Trittico Paparesta (3). La competenza territoriale

Come abbiamo visto nella scorsa puntata, al racconto di Romeo Paparesta, probabilmente, i giudici non hanno mai creduto fino in fondo. Eppure questo racconto è diventato decisivo per una questione tecnica, ma comunque importante, e anzi decisiva, legata al processo: quella della competenza territoriale. Perché il processo Calciopoli si è svolto presso il tribunale di Napoli?

Vediamo intanto cosa c’è scritto nelle sentenze. Quella di primo grado firmato da Teresa Casoria riprende quanto era stato stabilito già in udienza preliminare, confermandone la validità: la competenza territoriale spetta a Napoli perché presso la sua casa napoletana Moggi ha consegnato la prima scheda svizzera a Romeo Paparesta, nel settembre 2004 (pp. 86-87). Di fronte alle contestazioni delle difese la sentenza di secondo grado torna sul punto in maniera ancora più perentoria:

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Primo atto di manifestazione di vitalità dell’associazione a delinquere di Moggi è dunque la consegna delle prime schede straniere (in realtà è una sola, ma abbiamo già visto che è inutile cercare una precisione rigorosa nelle sentenze) a Romeo Paparesta, avvenuta nel settembre 2004 a Napoli. Per la comprensione dell’episodio ci si affida alla narrazione, definita ampia e precisa, dello stesso Romeo. Ma ancora:

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Secondo la sentenza d’appello la consegna della scheda a Paparesta sr è la prima vera manifestazione all’esterno dell’associazione a delinquere di Moggi, in quanto lo stesso Paparesta sr, pur non associato, era comunque una pedina per avvicinare il figlio Gianluca, arbitro in attività.

La Cassazione ha ovviamente confermato queste conclusioni (pp. 25-28), anche se poi, a p. 41, forse per sbadataggine o chissà per quale altro motivo, sembra impelagarsi in un’affermazione che contraddice le conclusioni precedenti (sottolineatura mia):

cassazione

Qual è questa benedetta prima manifestazione di vitalità dell’associazione: la consegna della prima sim a Romeo, avvenuta a Napoli, oppure l’acquisto delle schede, come sembra suggerire quest’ultimo passaggio? Io sulla stessa esistenza di un’associazione, come potete immaginare, ho seri dubbi. Mi sembra però utile esaminare quella parte del racconto di Romeo Paparesta che è stata utilizzata per fissare a Napoli la competenza territoriale su Calciopoli; non perché io voglia entrare in tecnicismi giuridici, ma perché anche questo pezzo della storia merita di essere ricostruito. Per scoprire che poi, in fondo, la vicenda è sempre la stessa: fraintendimenti più o meno voluti della realtà, forzature varie, affermazioni improbabili. Andiamo con ordine.

La storia comincia intorno alla metà di maggio 2004. Romeo Paparesta prende un aereo per Torino, da Roma, insieme a un suo caro amico, il presidente AIA Tullio Lanese. I due, appena sbarcati, si recano nella sede della Juventus, e lì incontrano Luciano Moggi. La “raccomandazione” di Paparesta sr non è il motivo principale del viaggio del presidente AIA; ad ogni modo, verso la fine dell’incontro Lanese presenta a Moggi il suo accompagnatore, chiedendogli di interessarsi alla sua possibile carriera come designatore nelle categorie minori. Moggi promette di parlarne con Carraro, e tutto finisce lì.

Finisce nel vero senso della parola; perché a luglio ci sono le nomine per la nuova stagione calcistica, e Paparesta sr non ottiene nulla. Lanese, tuttavia, gli consiglia di insistere ancora con Moggi; gli dà quindi il numero di cellulare (italiano) del dg juventino, e Romeo chiama Moggi, che lo invita ad andarlo a trovare a Napoli. Siamo a settembre 2004.

Paparesta sr a questo punto si reca effettivamente a casa di Moggi, dove trova anche Mariano Fabiani. Moggi dice all’ex arbitro di essere preoccupato del potere delle concorrenti della Juve, le romane e soprattutto le milanesi. Lamenta, tra le altre cose, la finale di Coppa Italia 2004, persa dalla Juventus con la Lazio; arbitrava Gianluca Paparesta, che non aveva espulso il laziale Giannichedda. Insomma, a quanto pare in questo incontro non si parla per nulla della raccomandazione che Paparesta sr voleva chiedere. Invece Moggi propone all’ex arbitro di “lavorare” per lui: deve vedere alcune partite e riferirgli un giudizio tecnico, in modo da poter notare eventuali favori alle avversarie della Juve. Perché Paparesta non sia costretto a utilizzare il suo telefono personale, Moggi gli consegna un telefonino da usare per parlare con lui. Dentro c’era una delle sim svizzere acquistate nel giugno precedente nel negozio di De Cillis (si veda questo pezzo sul tema); e in rubrica c’erano due numeri telefonici di Moggi e due di Fabiani. Lo stesso Moggi si preoccupa di avvertire Romeo che non vuole che Paparesta jr sappia nulla di questo rapporto.

La storia della consegna della prima scheda si conclude qui. Se volessimo semplicemente ironizzare, diremmo che si tratta di una manifestazione di vitalità di Romeo Paparesta, ben più che di una manifestazione di vitalità di una fantomatica associazione. La cosa notevole, in effetti, è che in tutto questo racconto Moggi è un soggetto passivo: è Romeo Paparesta ad andare a trovarlo a Torino, poi sempre Romeo a richiamarlo a fine estate, e sempre Romeo ad andare a trovarlo a Napoli. Piuttosto curioso che per i magistrati la prima manifestazione di vitalità dell’associazione sia una vicenda in cui non è mai Moggi a prendere l’iniziativa, ma è sempre un personaggio estraneo all’associazione a contattarlo, senza che peraltro Lucianone lo abbia mai cercato. Immagino che Moggi dovesse avere a che fare, quasi tutti i giorni, con decine di seccatori che gli chiedevano qualcosa: una raccomandazione, un favore sul mercato, un semplice consiglio. Romeo è uno fra i tanti, e bisogna dire che Moggi non sembra nemmeno particolarmente interessato a lui: il posto da designatore Paparesta sr non lo ottiene, e non lo otterrà mai. Cosa c’entri poi l’associazione a delinquere con questo episodio è difficile capirlo; Romeo non è mai stato accusato di essere un associato, mentre suo figlio è stato prosciolto già in udienza preliminare dalla stessa accusa. Nella vita dell’associazione, come è stata delineata dai giudici, i dialoghi Moggi – Paparesta sr non hanno alcun ruolo, né lo hanno le sporadiche occasioni in cui è Paparesta figlio a contattare Moggi.

Non è ancora finita, comunque, perché Romeo non si è limitato a raccontare i fatti, ma vi ha aggiunto anche alcune sue interpretazioni; interpretazioni che, ahimè, sono state considerate alla stessa stregua di fatti accertati. Romeo dice di avere accettato il contatto con Moggi tramite il telefono e il compito di osservazione delle partite non solo perché poteva fargli raggiungere il suo obiettivo personale di carriera, ma anche come forma di tutela per il figlio; si era accorto, infatti, che Moggi lo riteneva ostile, e temeva che questo potesse danneggiarne la carriera. Si tratta in questo caso di una considerazione estremamente interessante: Paparesta sr ammette di avere cercato il contatto con Moggi anche per aiutare in qualche modo la carriera del figlio. Il problema è quando Paparesta passa, dalla confessione delle proprie intenzioni, all’interpretazione di quelle di Moggi. Secondo Romeo, infatti, era lo stesso Moggi a coltivare il rapporto con lui soprattutto con l’intento, non dichiarato ma nemmeno troppo nascosto, di avvicinare il figlio Gianluca.

Quest’ultima affermazione è praticamente alla base della convinzione dei giudici che vedono nella consegna della sim a Romeo una manifestazione di vitalità dell’associazione. Ma è facile vedere che si tratta di una semplice elucubrazione di Paparesta sr priva di fondamenti reali. Romeo sembra non accorgersi della clamorosa contraddizione in cui è caduto con i suoi comportamenti. Lui cerca Moggi una prima volta, non contento lo cerca ancora una seconda volta, e quando finalmente Lucianone mostra un minimo di attenzione nei suoi confronti, lui si spaventa che questo possa mettere in pericolo la terzietà del figlio. Beh, caro Romeo: bastava non chiedere mai una raccomandazione a Moggi, che dici? Paparesta sr non si rende conto, o fa finta, del fatto che è stato lui, nel momento stesso in cui si è recato da Moggi, a mettere in pericolo la carriera e la correttezza del figlio. Pensava forse che se Moggi gli avesse davvero fatto ottenere un posto da designatore questo non avrebbe messo in grande difficoltà Gianluca? Anche quando Paparesta sr ha la scheda di Moggi, del resto, mai una volta Lucianone sfrutta questo contatto per arrivare a Gianluca. È Gianluca, al contrario, che, stimolato dal padre, sfrutta questo contatto per arrivare a Moggi, nel post Reggina-Juventus, e senza che Moggi mostri di apprezzare, visto che gli chiude il telefono in faccia.

Insomma, appare evidente che solo capovolgendo la realtà si può intendere questo episodio come una manifestazione di vitalità dell’associazione a delinquere di Moggi. In realtà il dg juventino non ha mai cercato di contattare Romeo Paparesta; e quando ha ottenuto comunque un contatto con lui, non ha mai cercato di sfruttarlo per arrivare al figlio Gianluca. Questi sono i fatti, inequivocabili. Diciamola tutta: i giudici non hanno mai cercato quale fosse la corretta sede in cui celebrare il processo carte e leggi alla mano; hanno cercato una qualsiasi scusa che potesse giustificare ex post la scelta, già presa, di fare il processo a Napoli. E l’hanno trovata nel racconto di Romeo. Qualche malizioso potrebbe pensare a uno scambio: i magistrati chiudono gli occhi su alcune incongruenze della versione dei Paparesta, in cambio dell’aiuto fornito con il racconto sull’incontro di Napoli, e con i “pensieri” di Romeo sul tema. Ma noi, ovviamente, maliziosi non siamo.

Peraltro, il racconto di Romeo Paparesta salta fuori soltanto nel luglio 2007, mentre l’inchiesta parte nell’estate di tre anni prima. E sarei curioso di sapere in che modo veniva giustificata, prima, la competenza territoriale. Del resto, sfogliando le carte dell’inchiesta e pensando a una possibile sede appropriata per il processo, ci imbattiamo in un episodio estremamente interessante. Il 21 settembre 2004, a casa di Giraudo, si svolge una cena cui sono presenti anche Moggi e il designatore Pairetto. Durante la serata Pairetto telefona al figlio per chiedergli se ha sottomano il calendario della domenica successiva. Ora, lasciando perdere il fatto che questi potentissimi associati si radunano e nessuno di loro ha con sé il calendario di serie A, va rilevato che questo genere di incontri apparentemente conviviali tra dirigenti della Juve e designatori è uno dei capisaldi dell’accusa di associazione a delinquere. Insomma, se proprio devo trovare una prima manifestazione di vitalità dell’associazione, questo incontro del 21 settembre è decisamente più appropriato (e sfido chiunque a dire il contrario) dell’incontro napoletano fra Moggi e Romeo Paparesta, che peraltro non sappiamo nemmeno se si svolse prima del 21, visto che Paparesta sr lo data genericamente a settembre. E però, la cena di Moggi, Pairetto e Giraudo si svolge a Torino; ed essa era ben nota agli investigatori torinesi che avevano deciso di archiviare l’inchiesta sui rapporti fra Moggi e il mondo arbitrale (qui è possibile leggere il testo integrale della richiesta di archiviazione firmata dal procuratore Maddalena). Insomma, se il processo Calciopoli si fosse svolto, come logica avrebbe voluto, a Torino, c’era il rischio che il “ribaltone” (cit.) non riuscisse così bene. E allora Napoli. Certo, i giudici, piuttosto che scrivere che il processo si svolge a Napoli perché lì c’è la prima manifestazione di vitalità dell’associazione, avrebbero potuto scrivere che si svolge a Napoli perché loro hanno deciso così, e loro possono fare tutto quello che vogliono. Sarebbe stata più o meno la stessa cosa.

Visto che stiamo parlando di competenza territoriale, mi permetto di sconfinare, in conclusione, in un argomento che raramente è stato toccato da questo blog: quello delle frodi sportive contestate al presidente della Lazio Lotito (che alla fine è risultato prescritto, anche lui). Il presidente laziale ha rilevato, giustamente, l’incompetenza territoriale di Napoli, visto che con l’associazione di Moggi lui non c’entra nulla. E la Cassazione (pp. 28-31) gli dà, almeno su questo, ragione. Riconosce infatti che non c’è alcuna connessione tra l’associazione a delinquere e le frodi sportive imputate a Lotito. Per definire la competenza territoriale bisognava quindi far riferimento soltanto al momento di consumazione delle frodi sportive contestate. Ma qual è questo momento? L’accordo criminoso è avvenuto per telefono; e non si può quindi identificare un luogo ben preciso in cui la condotta è stata consumata – evidentemente il luogo da cui si effettua una telefonata si può individuare solo per le schede svizzere, per le italiane è un mistero (si scherza, eh). Non si può nemmeno, continua la Cassazione, scegliere come criterio la residenza dell’imputato, perché gli imputati sono più di uno in concorso. Alla fine, nell’impossibilità di individuare correttamente la competenza territoriale, essa si assegna al tribunale la cui procura ha indagato per prima sulla notizia di reato. Cioè Napoli. La sensazione è che in qualche modo la frittata venga rigirata in modo che si finisca sempre lì. Tutte le strade portano a Napoli, in questa storia. E così anche i Paparesta sono serviti a qualcosa.

3. fine

69 pensieri riguardo “Trittico Paparesta (3). La competenza territoriale

  1. Va be, vedo che la discussione si sia fermata, è inutile parlare se è stata giusta o meno l’archiviazione Maddalena tanto ne abbiamo parlato un mare di volte, il dubbio di cui vi prometto fin da ora mi informerò al meglio riguarda il fatto che sia stato giusto o no incardinare il processo nel foro di Napoli, pensavo fosse un problema marginale ma così non è. A riguardo, con calma mi studierò la questione, aspettando quel giorno, vogliamo un po incominciare oramai a bocce ferme ad affrontare il discorso della revisione che non c’è stata?

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  2. Esatto Rug, non lo ritengo tale o meglio non lo è in modo non equivoco. Lo diventa solo se si dimostra che quell’atto tendesse inequivocabilmente ad altra persona ossia a gianluca Paparesta. Nell’incertezza per me potevano pure tirare a sorte tra le possibili sedi o sceglierne una che non c’entrava nulla , non è una cosa fondamentale.

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  3. Non mi pare proprio che la discussione si sia fermata, visto che abbiamo sfondato la barriera dei 50 commenti in appena 48 ore 🙂

    Ad ogni modo ho espresso la mia posizione nell’articolo, ed è inutile ripetere le stesse cose. Faccio solo una precisazione: ovviamente l’archiviazione Maddalena riguarda soltanto le intercettazioni di Moggi e Pairetto per poche settimane, quindi c’è molto meno materiale di quello poi scoperto a Napoli. Per cui non si possono automaticamente comparare le due cose, e non possiamo dire cosa sarebbe successo a Torino se Napoli avesse passato le carte del processo a Torino dopo l’indagine di Auricchio. Se è possibile ipotizzare che qualcosa sarebbe potuto andare diversamente (non vuol dire che sarebbe successo di sicuro, è una possibilità) è perché nell’archiviazione Maddalena c’è un’interpretazione del reato di frode sportiva molto diversa, e più ristretta, di quella poi adottata a Napoli.

    Per il resto, è evidente che i giudici non cercano di ricostruire veramente le fasi di costituzione e manifestazione dell’associazione; cercano un qualsiasi appiglio per potersi tenere tutto a Napoli. Se Moggi avesse invitato Bergamo e Pairetto a Napoli, allora ci avrebbero detto che la prima manifestazione stava negli incontri con i designatori. Siccome è capitato che Moggi abbia consegnato una scheda a Napoli, allora si è deciso che sono decisive le schede; e pazienza se quello che le riceve non è un’associato.

    Si potrebbero fare alcune riflessioni generali sul tribunale di Napoli alla luce dell’attualità più stretta (caso De Luca, per intenderci) ma forse è meglio stendere un velo pietoso.

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  4. ~@Francesco

    leggendo la sentenza
    1)sulla competenza territoriale
    sentenza cassazione 80.3
    i tabulati riguardano
    traffico telefonico avvenuto solo sul suolo Italiano
    mi si pone una domanda
    e come hanno fatto ad avere i tabulati ,probabilmente di proprietà dell operatore svizzero, senza rogatoria e scremati di tutte le conversazioni in territorio estero ??

    normalmente la chiamata fatta in italia con un numero estero prima si collega nel territorio di emissione e dopo viene rinviata a destinazione utilizzando piu’ operatori
    secondo le zone del ricevente

    quando io sono in italia con il mio telefonino per chiamare un numero italiano devo comporre
    lo 0039 (italia) la chiamata va in belgio e pio ritorna sul territorio italiano
    e se chiamo un numero Belga sono obligato a fare lo 0032 (Belgio)

    probabilmente il mio sospetto sulla proprietà dei tabulati é infondato

    @Rug
    2) in risposta alla tua affermazione di molti post fa di dove lo avevo letto
    “un sistema alquanto diffuso”

    so che Vaciago di Tutto sport ti sta sui Marroni
    ma ero sicuro di averlo letto da qualche parte
    scrive in un articolo che parla della sentenza

    ”anche se il giudice ammette fra le righe che «il sistema delle predisposizione delle griglie era piuttosto diffuso» e ammette che gli sviluppi dei comportamenti di xxxxx e xxxxxxxxx (citati esplicitamente) «non sono stati approfonditi dalle indagini».

    Se lo scrive su tuttosport qualche piccolo fondamento lo deve avere

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  5. Hanno i tabulati relativi alle varie schede trovate e non serve rogatoria. Se chiami da Roma a Roma con scheda estera, poco importa se la chiamata resta dentro o esce dall’italia, la parte italiana risulta dai tabulati italiani dei gestori di cui deve servirsi il gestore estero.

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  6. Lo stesso motivo ci ha sempre fatto dire che le schede erano intercettabili senza bisogno di rogatoria. S’è scelta una strada diversa per le indagini.

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  7. @paolo mi sono andato a rileggere il punto 80.3. Non bisogna nemmeno escludere la possibilità che la Cassazione scriva qualche scemenza. Come dici giustamente il traffico fra schede svizzere, anche se sono utilizzate entrambe in Italia, transita comunque dalla Svizzera. Questo è, se non sbaglio, il motivo per cui i dati utilizzati da Di Laroni sono confusi e ci sono delle discrepanze; lui utilizzava come ha detto @bjh solo i dati delle compagnie italiane cui le schede Sunrise si collegavano in roaming non poteva ricostruire esattamente tutto. Almeno credo. Dicevo che comunque noi sopravvalutiamo la Cassazione. Leggi, e leggete tutti, l’ultima riga del punto 80.3: “la fittizia intestazione delle prime schede svizzere al padre De Cillis e al fratello”… ma quando mai? la deposizione di De Cillis ce la siamo letta e studiata e ascoltata mille volte, e non si parla mai di schede intestate al fratello, anzi è la prima volta che leggo una cosa del genere. Questo lascia capire l’approssimazione con cui la Cassazione si è studiata la faccenda.

    Per quanto riguarda la frase di Vaciago, si fa riferimento al punto 25.3 dell’altra sentenza di cassazione, quella sul rito abbreviato (link http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20150722/snpen@s30@a2015@n31623@tS.clean.pdf)

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  8. @Bhj
    si piu’ o meno sono arrivato alle stesse conclusioni
    la domanda che mi sono posto ma di chi é a porprietà del traffico
    faccio un esempio
    scheda Belga attiva sul territorio italiano ad ogni chiamata si collega ad antenne che inviano la chiamata in Belgio ed in seguito si ricollegano alle antenne in italia ed arrivano a destinazione
    sul territorio Italiano all’andata potrebbe usare Telecom e al ritorno Wind.
    quando io mi trovo in italia sul mio telefonino cambio tra Chiasso e Teramo +- 2 o 3 operatori
    quindi mi si pone piu’ di un dubbio sull’attendibilità del metodo Di Laroni
    ma non era tanto questo che volevo far notare
    mi interessa piu’ capire se legalmente si puo’ chiedere agli operatori Italiani i tabulati senza l’accordo del operatore svizzero proprietario del la scheda

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  9. All’ultima domanda credo che la risposta sia sì, quello che non puoi avere è l’identità dell’utilizzatore (o prestanome) che conosce solo il gestore “origine” almeno per quel che riguarda le schede intestate. L’attendibilità del lavoro non saprei ma credo che con software adeguato si sarebbe fatto di meglio. In ogni caso bastava un’ attendibilità al 50% per fregare coloro che son stati condannati. L’aria era colpevolista a prescindere per cui un indizio era una prova, una chiacchera era un indizio e un’attendibilità discreta è stata presentata come oro colato. Io comunque non contesto il lavoro in sé (avrei tentato di farlo prima chiedendo i dati per determinate celle per tentare intercettazioni e non ricostruzione di contatti) ma ad esempio la casualissima moltiplicazione dei contatti. Se sei convinto del tuo lavoro non hai bisogno di gonfiare i dati, se lo fai, qualche dubbio me lo fai venire se non altro sul fine che ti spinge a fare tale scelta.
    Per quel che dice Francesco sulla “sacralità” di quanto scrive la cassazione, condivido. Si parla di esseri umani, quindi fallibili per definizione con l’aggravante di essere praticamente immuni al pagare per eventuali vaccate fatte nel loro lavoro….aggravante perchè passioni e pulsioni possono far danni enormi se incontrollate.

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  10. perché lo dice De Cillis figlio, infatti si sa l’intestatario solo per i nove numeri del famoso foglietto di De Cillis, e non degli altri… di fatto è solo la parola di De Cillis che certifica questa intestazione, non so se sia mai stata verificata presso la Sunrise

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  11. Parlo delle prime tre schede, quelle che avevano accertato essere di decillis arturo e poi non hanno collegato il tutto al secondo figlio, per loro sconosciuto. Teodosio si fa vivo solo dopo che il tutto finisce sui giornali, o almeno questa è la versione ufficiale.

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  12. sai che hai ragione, non mi ricordavo più… sulle prime tre loro hanno dati ancora più completi, ma sono piuttosto evasivi: nella prima informativa (aprile 2005) a p. 20 si parla di accertamenti tramite “uffici collegati svizzeri”… e mi ricordo che se ne parla anche durante le deposizioni processuali di Auricchio e Di Laroni, adesso non riesco a ritrovare il punto, però mi ricordo che usano sempre formule un po’ vaghe… l’impressione è che l’abbiano avuto in qualche modo tramite canali amichevoli non ufficiali… non è una cosa tanto insolita, secondo me; mi ricordo quando ho letto gli atti del processo Telecom che spesso negli uffici Telecom si attivavano per richieste della magistratura o delle forze dell’ordine relative a dati telefonici che però non erano arrivate tramite i consueti e regolari canali formali, ma magari perché un carabiniere aveva un amico in Telecom, ecc. Che poi spesso in queste security private ci sono ex carabinieri o poliziotti, quindi non è strano che ci siano conoscenze intrecciate.

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  13. e l’amico del centro doganale che gli spiffera che son 3 schede intestate a decillis non gli dice che lo stesso arturo ne ha altre 6 intestate?

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  14. effettivamente mi hai fatto riflettere, su questa storia delle prime tre schede bisognerebbe tornarci un attimo… perché loro hanno tutto, anagrafica, ma anche due settimane di intercettazioni, ma anche i tabulati, attraverso cui identifica le altre due a partire dalla prima di Moggi… in pratica una replica in piccolo del lavoro di Di Laroni fatto un anno dopo

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  15. Si e trovo poco credibile che avendo in mano un nome cui erano intestate ben 3 schede non abbiano verificato se ve ne fossero intestate altre. Dovevano per forza avere un aiutino in svizzera, ma fatto 30 non credo che l’amico segreto avrebbe rifiutato di fare 31. Certo se crediamo al fatto che nemmeno si erano accorti dell’esistenza di Teodosio De Cillis, tutto diventa possibile

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