Chiarezza sul processo Agricola

Negli ultimi giorni è tornato improvvisamente d’attualità il nome di Riccardo Agricola, già medico sociale della Juventus, e protagonista del processo alla società bianconera per abuso di farmaci. Si è appreso, infatti, che Agricola dirigerà il J Medical, il centro sanitario privato, aperto al pubblico, sorto all’interno del complesso dello Juventus Stadium. E’ bene precisare in ogni caso che Agricola non entra in alcun modo nello staff sanitario della squadra bianconera.

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Riccardo Agricola

Ma come era finito il processo ad Agricola? Visto che c’è una certa confusione in giro, proviamo a fare chiarezza, come è nel nostro stile. Agricola era stato rinviato a giudizio per diversi reati. I capi di imputazione erano i seguenti:

  • capo a: [Agricola e Giraudo] ricettazione;
  • capo c: [Giraudo] art. 15, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 per aver esercitato, senza la prescritta autorizzazione, attività consistenti nel procurarsi e fornire i medicinali elencati;
  • capo d: [Giraudo] art. 4 co. 2 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • capi e ed f: [Agricola e Giraudo] art. 6, legge n. 135 del 1990 e artt. 5 e 38, legge n. 300 del 1970;
  • capo g: [Agricola e Giraudo] art. 1 della legge n. 401 del 1989 (frode in competizione sportiva) per avere, in concorso tra loro e al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, campionato di calcio di Serie A e Coppa Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistiti:
    1. nel procurarsi e somministrare ai calciatori sostanze proibite (epo e altre specialità medicinali quali Liposom, Lidocaina, Xilocaina, Depro-Medol fiale, Depro-Medol + Lidocaina fiale, Bentelan, Deflan, Flantadin, Flebocortid, Solu-Medrol, Tricortin 1000);
    2. nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialità medicinali non vietate ma al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità (Samir, Liposom forte, Neoton, Esafosfina, etc…), con lo scopo di incrementarne le prestazioni: il cosiddetto abuso di farmaci leciti;
  • capi h ed i: [Agricola e Giraudo] art. 445, cod. pen. (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica).

Innanzitutto osserviamo che non è stata contestata la violazione del reato di “doping” (art. 9 della legge 376/00) per il divieto di retroattività: i fatti del processo riguardano gli anni dal ’94 al ’98 mentre la legge è stata introdotta nel 2000.

La contestazione di frode sportiva (capo g) ha certamente rappresentato il nucleo centrale dell’intero procedimento. Il reato sarebbe consistito (secondo i pm) sia nella somministrazione di sostanze vietate (tra cui l’epo) ma anche nella somministrazione di farmaci leciti oltrepassando i limiti consentiti (il cosiddetto abuso di farmaci).

È opportuno ricordare che la legge sulla frode sportiva (L.401/89) recita: chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva … al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno…

Anche in questo caso, come avverrà poi per il processo Calciopoli, l’accusa si riferisce alla seconda parte della legge (quella che parla di atti fraudolenti) e non alla parte corruttiva.

La sentenza di primo grado

Il giudice di primo grado ha riconosciuto che ai giocatori della Juventus, nel periodo compreso tra il ’94 e il ’98, erano stati somministrati farmaci con l’intento di migliorarne le prestazioni. Per tali condotte Agricola, il medico della Juventus, è stato giudicato colpevole sia del reato di frode in competizione sportiva che della somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e veniva condannato a un anno e dieci mesi di reclusione. L’ad della Juventus, Antonio Giraudo, al contrario, è stato assolto dal giudice monocratico Casalbore per non aver commesso il fatto. Casalbore sostiene, nelle motivazioni, che Agricola abbia utilizzato “tutti i possibili espedienti per ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori” e che abbia “ottenuto il risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, così conseguentemente influendo anche sul risultato della competizione sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cioè prendeva parte la società Juventus”.

La deposizione di Montero al processo:

L’appello

La sentenza di appello ha sostanzialmente ribaltato il verdetto di primo grado limitatamente alla posizione di Agricola. L’assoluzione è stata motivata sulla scorta dell’insussistenza del fatto nella parte in cui veniva contestato l’impiego di eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale (capo g, parte 1) e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per le residue condotte relative al capo g (somministrazione di farmaci leciti). Assolveva, inoltre, Agricola dai reati di cui ai capi h ed i perché il fatto non costituisce reato.

Sul piano scientifico, secondo la Corte di appello, non è quindi stata raggiunta la prova della sussistenza della somministrazione di una serie di prodotti farmacologici vietati, tra i quali l’eritropoietina.

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Agricola, Giraudo e l’avvocato Chiappero festeggiano l’assoluzione in appello

La stessa Corte territoriale ha però affermato che “non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus”. Risulta, quindi, ampiamente provato che dal ‘94 al ‘98 la somministrazione di alcuni farmaci leciti avvenne realmente e fu realizzata con modalità off-label (al di fuori del contesto autorizzativo). Tuttavia, secondo i giudici di appello, questa condotta (provata) non è espressamente vietata dalla legge e non configura il delitto di frode sportiva. Per questo motivo, dunque, l’assoluzione di appello è stata motivata sulla base della non applicabilità del reato di frode sportiva ai fatti del processo (il fatto non è previsto dalla legge come reato) e non, invece, perché il fatto non sussiste.

Il ricorso in Cassazione e la prescrizione

Quella maturata in appello non è una assoluzione piena, ma sempre assoluzione è. Contro questa, l’accusa presenta ricorso in Cassazione, che annulla, in parte, la sentenza di assoluzione nel merito di Agricola.

1. Le sostanze non vietate

Al contrario della Corte di appello, infatti, la Cassazione ha ritenuto che la condotta degli imputati, con riferimento alle sostanze non vietate (il cui utilizzo è stato provato), integra il delitto di cui all’art. 1 della legge n. 401 del 1989: “La sentenza impugnata va annullata in parte qua e nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio «dai residui fatti addebitati nel capo g), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»“.

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2. Le sostanze proibite diverse dall’eritropoietina

Con riferimento, invece, alle sostanze vietate ma diverse dall’eritropoietina la Cassazione non entra nel merito ma osserva semplicemente che “la motivazione della Corte territoriale, sul punto specifico, risulta carente. Carente perché non ha, specificamente e analiticamente, confutato le argomentazioni del giudice di primo grado che le aveva affrontate e che aveva stabilito la colpevolezza degli imputati. La Corte d’appello si era infatti limitata all’affermazione che “tali sostanze erano state praticamente ignorate nel corso del processo”. L’annullamento della sentenza di appello in ordine al capo g – limitatamente alle sostanze vietate diverse dall’epo, nonché alle sostanze non vietate – è stato disposto senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Sancisce, inoltre, la Cassazione: “chi somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il genuino svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: per l’effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di atti fraudolenti di cui alla normativa in esame”. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che la somministrazione eccessiva di farmaci, seppure leciti (fatto provato nel corso del dibattimento), configuri il reato di frode sportiva e ha quindi annullato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di Torino.

3. L’eritropoietina

In ultimo, con riferimento alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso in Cassazione del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. Sullo specifico punto è quindi rimasta valida la sentenza di appello che sanciva l’insussistenza del fatto.

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Il dispositivo della sentenza della Cassazione

Cosa sarebbe successo in caso di appello-bis, al netto della prescrizione? L’art. 627, co. 3, c.p.p. sancisce: il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Quindi… in relazione alla parte concernente esclusivamente i farmaci non vietati di cui, come abbiamo visto, tutti i giudici concordano sul fatto che vi è sicuramente stato abuso, la sentenza sarebbe stata, secondo me, molto probabilmente una sentenza di condanna, lette appunto le direttive che ha dato la Cassazione che debbono essere seguite dal giudice di rinvio. Quindi, se gli ermellini decidono che somministrare farmaci non vietati in modalità off-label costituisce un atto fraudolento finalizzato ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione, dato che tale condotta è stata ampiamente provata durante il processo, il giudice di rinvio deve allinearsi a questa interpretazione e conseguentemente condannare.

In relazione ai farmaci vietati diversi da epo abbiamo, invece, osservato che la Cassazione ha annullato la sentenza di appello perché la motivazione era carente, insufficiente. I giudici di appello avevano scritto che la perizia farmacologica del prof. Muller aveva preso in esame soltanto il Tricorin 1000, il Liposom e il Bentelan… le altre sostanze inserite nel capo di imputazione non erano state valutate dal perito. Inoltre, scrive la Corte d’appello: “occorre aggiungere che anche nell’ambito dell’approfondita requisitoria del Procuratore Generale l’attenzione della pubblica accusa si è soffermata unicamente sulle specialità medicinali prese in considerazione dal prof. Muller” e “l’unico indizio riferibile all’avvenuta somministrazione è rappresentato dall’acquisto dei relativi medicinali, dal momento che non risultano dichiarazioni dei giocatori in merito al consumo di tali prodotti e che non si può escludere che i suddetti farmaci fossero stati utilizzati per la somministrazione a giocatori non idonei”.

La Cassazione ha annullato anche questa parte della sentenza di appello perché la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto argomentare e motivare anche sui farmaci non trattati dal perito e dai pm ma comunque inseriti nel capo di accusa. Da notare, però, che non c’è alcuna censura di incoerenza o contraddittorietà della motivazione, vizio logico, manifesta illogicità o altro… la motivazione era solo incompleta perché ha trascurato circostanze che la stessa accusa ha trascurato… [sic].

In definitiva, dire che Agricola sia stato assolto dall’accusa di frode sportiva è obiettivamente sbagliato, così come è scorretto sostenere che Agricola sia stato condannato. Assolutamente no. Tecnicamente il giudizio è stato sospeso perché è intervenuta la prescrizione. I due imputati, Giraudo ed Agricola, sono quindi stati prosciolti per intervenuta prescrizione in ordine al reato di frode sportiva: non assolti nel merito e non condannati.

39 pensieri riguardo “Chiarezza sul processo Agricola

  1. Non è Guarriniello il visionario, sono i suoi colleghi che son scaldasedie. Al limite Guarriniello è un romantico e le farmacie nello sport mal si conciliano con il romanticismo.

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  2. In effetti quello che emerge anche da questo processo è che solo la Juventus è stata attenzionata… persa un’altra occasione per indagare a 360° in tutte le società italiane.

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  3. Io avrei un paio di quesiti giuridici:
    1) Ma quindi l’ultima pronuncia della Cassazione non ha in pratica reso inutile l’approvazione della nuova legge sul doping del 2000, dicendo in sostanza che bastava la vecchia legge sulla frode sportiva?
    2) Il nostro amico Ruggiero ama ripetere come un mantra che solo chi ha fatto studi di diritto può commentare le sentenze. Ma chi ha fatto studi di diritto e non di medicina può contestare a un medico la legittimità della somministrazione di farmaci di cui comunque quel medico si è assunto la responsabilità? Questo secondo me apre un problema filosofico molto interessante. Io credo che ti puoi fare un’idea di una sentenza anche senza avere studiato diritto, ma è molto più difficile affrontare un problema medico senza avere fatto studi di medicina. Personalmente credo che la differenza tra somministrare farmaci perché un individuo stia “bene” al massimo delle sue possibilità fisiologiche e somministrare farmaci perché un individuo vada oltre le sue possibilità fisiologiche “normali” c’è una differenza molto sottile, direi quasi più filosofica che reale, e che probabilmente andrebbe misurata distinguendo farmaco per farmaco, e non così in generale. Infatti la giustizia sportiva individua i farmaci vietati, intesi come quelli che portano l’atleta oltre le sue possibilità fisiologiche normali, e li vieta, mentre tutti gli altri non vengono perseguiti. Secondo me questa è l’unica strada concretamente applicabile nello sport. Altrimenti si rimane appesi all’iniziativa del singolo pm Guariniello, che fa un processo unicum, e per il resto liberi tutti, il che non mi pare nel complesso una cosa molto seria.

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  4. Premetttendo che non è vero in assoluto che solo chi ha studiato diritto può commentare le sentenze ma almeno si informi prima di commentarle, tanto è vero che ho lasciato volutamente a Felix e di questo me ne sono sentito anche sollevato, l’onore e l’onere di scrivere questo articolo che come vedi ha raggiunto livelli di condivisione altissimi, ti informo che il Giudice si può avvalere dei consulenti tecnici, in tal caso di medici, i quali gli avranno sicuramente dato delle giuste dritte

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  5. La Cassazione non entra nel merito (quindi nemmeno legge la perizia di Muller o quella di D’Onofrio). Fu il giudice di primo grado, Casalbore, a chiamare i due periti super-partes affinché dessero un parere e analizzassero le cartelle cliniche… soprattutto in base alle loro risposte si emette la sentenza.

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  6. E perchè scusa? Non sarebbe sia doping che frode sportiva?
    Comunque quello che volevo dire è che la battaglia tra i periti in primo grado fu soprattutto sul tema del doping ematico (epo e affini), io di D’Onofrio mi sono pure letto tutto il libro… ma stiamo parlando per quanto riguarda l’altra questione, quella dei farmaci off label, di questioni su cui non c’è pieno accordo nemmeno nella comunità medica, per cui mi lascia perplesso l’idea che alla fine la Cassazione decida quale farmaco è legittimo e quale no, andando oltre le stesse scelte della giurisdizione sportiva, e considerando illecite pure sostanze che il mondo dello sport ha sempre accettato e mai considerato illecite.

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  7. Se leggete da pagina 38 della sentenza di appello, i giudici nel motivare l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ripercorrono le tappe parlamentari che hanno portato alla legge sulla frode sportiva, evidenziando che era loro intento, con la nuova legge, punire il fenomeno del calcioscommesse e che non il doping.

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  8. Che la legge sulla frode sportiva nasca per contrastare il fenomeno delle partite truccate è cosa a noi nota, si è ricorso alla consumazione anticipata proprio per quello, perché far ricadere una partita truccata nel reato di truffa è materialmente impossibile e porta per forza di cose all’assoluzione (tutto il fenomeno del calcioscommesse si risolse in assoluzioni di fronte al giudice penale), il discorso è sempre lo stesso, nella truffa che non è un reato di pericolo, mi dovevi dimostrare (il principio dell’al di la di ogni ragionevole dubbio non era ancora stato introdotto) che la partita è alterata, cosa impossibile.

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  9. Sia chiaro che il “noi” non è un pluralis maiestatis, è semplicemente che l’ho spiegato molto tempo prima della tua avvenuta in questo circolo a Claudio, Francesco, Paolo e BJH

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  10. Beh, è impossibile dimostrare che la partita è alterata in Calciopoli, perché è un caso limite, ma secondo me non è impossibile in assoluto… vedi esempio di Masiello in Bari – Lecce

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  11. ~@Rug
    Come faceva notare Felix
    ma come mai sempre e solo la juve ???
    si puo’ anche arrivare a dire
    per fortuna che c’é la juve che aiuta i giudici a far evolvere la legge altrimenti ancora nel medio evo ci troveremmo

    con Agricola un Pm di Torino
    con Calciopoli un Pm di Napoli
    con la n’drangheta un PM di Roma
    vedrai che fra non molto
    un PM del Burundi si inventerà quall cosa

    dopo questi fenomeni credo che ci siano gli estremi per una denuncia di Stalking
    non é possibile che le indagini si facciano solo e sempre a lla vecchia signora

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  12. Concordo con Francesco. Un giudice non può avere competenze mediche. . Se un giudice in questo caso non si avvale di competenze mediche non è un serio professionista.

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  13. Vorrei però sottolineare che non considero Guariniello come un nemico. Ritengo che la linea accusatoria sui farmaci off-label ponga dei problemi, e sicuramente ritengo che vedere nell’intervista famosa di Zeman la notizia di reato sulla cui base far partire un’inchiesta sia stata un po’ una forzatura, ma comunque questo processo è coerente con la sua storia di magistrato, ed è stato combattuto, se così può dirsi, lealmente. Ben altro discorso rispetto a Napoli, insomma.
    Il problema è un altro, come dicevo prima. La lista delle sostanze dopanti predisposta dalle autorità sportive avrà dei problemi, potrà essere integrata, ma quantomeno garantisce una certezza del diritto su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa del singolo pm che ha competenza solo un pezzetto del territorio no. Per esempio, si è vociferato sui dati ematici del Parma anni ’90, ma lì non c’è mai stato un pm che ha avuto la curiosità di andare a sequestrare le cartelle cliniche o fare una perquisizione in sede. Se la giustizia penale vuole intervenire sul problema del doping, secondo me dovrebbe nascere una procura dedicata a livello nazionale con pieni poteri. Oltretutto lasciare il controllo sui farmaci assunti dalle varie squadre alle procure locali è rischioso perchè non tutti sono integerrimi come Guariniello, altrove magari un abbonamento in tribuna per seguire la squadra basta a tacitare gli scrupoli investigativi.

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  14. Io ho letto il libro di D’Onofrio, che ripropone in gran parte la perizia. Non è ridicola (anche se certo ci sono un sacco di citazioni di articoli di Travaglio, che non aiuta), e del resto lui non è un integralista, è uno che in altri processi per doping ha fatto il consulente della difesa.
    Semplicemente le conclusioni della perizia sono tutte probabilistiche (è probabile che visti questi dati ematici sia stato fatto questo, eccetera) e onestamente credo che il tribunale abbia fatto bene ad assolvere sul versante doping ematico, perchè effettivamente la perizia non propone delle certezze al 100% tali da poterci basare una condanna, fa più che altro delle ipotesi su quello che potrebbe essere successo.
    Poi, siccome io non sono un integralista delle sentenze nè in un senso nè nell’altro, io non escludo che qualche forma di doping ematico sia stata effettivamente utilizzata; quantomeno, la mano sul fuoco non ce la metterei. Anzi, conoscendo la storia dello sport italiano negli anni ’90, che funzionava tutto a epo, mi sembra improbabile che nel calcio questo tipo di doping non sia mai stato utilizzato.

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  15. Francesco, si, la partita Bari Lecce è alterata, Masiello ha fatto un autogol clamoroso, ma la partita è alterata per il semplice fatto che Masiello ha confessato, altrimenti era impossibile da dimostrare.
    P.S. in questa maniera quei magliali si sono salvati dalla retrocessione, ci sono finiti l’anno dopo e hanno fatto il doppio salto e stanno ancora li, a marcire in serie c affermando di aver vinto sul campo quel derby

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  16. Vabbè, io adesso non conosco la vicenda nel dettaglio, ma penso che abbia confessato perché di fronte a prove inequivocabili. Qualche volta ce la studiamo, promesso.

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  17. Studiatela tu, io non ce la faccio, se vedi sul sito della FIGC ci dovrebbe ancora essere la sentenza, una volta Massimo me la invio ma non fu proprio cosa, appena la aprì la chiusi subito, so solo che una serie di avvocati hanno raccolto i fondi da parte dei tifosi baresi per avviare un’azione civile (una class action) per il risarcimento dei danni alla tifoseria e alla squadra

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  18. Ma scusate, qui nessuno entra nel merito del vero problema, quali sarebbero questi “farmaci non vietati” di cui si sarebbe abusato? Perché é questo il punto del problema. A parte che non si capisce qiuale sia il limite per definire l’abuso di una sostanza lecita, ma poi, da quello che so (se qualcuno sa di più ci informi) stiamo parlando delle solite creatina carinitina ecc.. cioè sostanze presenti in integratori da banco che hanno dimostrato sempre di essere come l’acqua fresca. La nazionale di Bearzot si era vantata di “abusare” della carnitina, tanto che la sigma tau fece un fracco di soldi poiché tutti la comprarono inutilmente , e nessuno allora si scandalizzó…entriamo nel merito delle questioni perché é solo questo che conta, non i cavilli giuridici!

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  19. Per quanto riguarda l’ultima affermazione, sono pienamente d’accordo. Questo pezzo però è stato scritto soltanto per fare chiarezza e ricordare come era andata a finire la vicenda processuale, non aveva l’ambizione di fare chiarezza nel merito.
    I farmaci ci sono, molti di questi non se li è inventati Agricola ma sono stati usati per decenni nella medicina sportiva (non solo nel calcio). Sarebbe necessario fare dei distinguo caso per caso e farmaco per farmaco (non tutti i giocatori prendevano tutti i farmaci) ma ci vogliono le competenze adatte.

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  20. mi scuso per il ritardo, ma se il tas di losanna ha sentenziato all’epoca che un abuso di sostanze lecite non costituisce doping, ne consegue che, secondo la cassazione, si può alterare il risultato di una partita anche senza dopare un atleta. e lo asserisce in base a quali competenze? mi sembra abbastanza un atto di (mala)fede.

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  21. In linea di massima concordo con te. Bisogna però dire che quello del TAS di Losanna era un parere, seppur autorevole, non vincolante (come quello dei tre saggi ai tempi di Guido Rossi). Infatti mi sembra che si sia svolto un procedimento sportivo per il caso “doping” della Juve e che sia comunque finito in un nulla di fatto.

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  22. valori utilizzati dal perito nell’ambito del criterio della ‘differenza critica’ rientravano nei limiti della media generale, cosicché tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano sostanzialmente dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di normalità.”
    Casi Conte e Tacchinardi spiegati senza certezze dal dotto D Onofrio.

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  23. Sarebbe interessante un confronto con altre sentenze precedenti rispetto alla normativa antidoping, che abbiano toccato gli stessi aspetti. A memoria, le numerose sentenze sul ciclismo non sono mai finite, in cassazione, con motivazioni da condanna per “frode sportiva” nel caso di abuso di farmaci leciti.
    Mi confermate?

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  24. Ciao. Non so bene che dire perché la faccenda è molto intricata. Sicuramente i processi sul ciclismo (Pantani, Conconi, Ferrari) hanno tirato in ballo il reato di frode sportiva, però poi è stata fatta una legge apposita sul doping nel 2000 proprio perché si riteneva che la legge del 1989 sulla frode sportiva non si adattasse ai casi di doping. C’è da dire però che i processi del ciclismo che io sappia hanno sempre riguardato l’uso di farmaci illeciti (epo e altri), non so quanta giurisprudenza ci sia sui farmaci non inclusi nelle liste di prodotti vietati, ma comunque usati nello sport.

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  25. Credo che sia stato il primo caso di farmaci leciti considerati come doping. Principio condivisibile (con dei limiti) ma mai applicata a nessun altro caso a me noto.

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  26. Ci sono tanti farmaci leciti che sono potenzialmente dopanti se usati in dosi esuberanti, è per questo che vanno prescritti dai medici.,Il fatto è che se ilmedico + disonesto alle dipendenze di una sofietà disonesta , se ne freganodella salute dei giocatori e sparano nel loro corpo di tutto e di più.

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  27. Non so se hai letto le ultime dichiarazioni diel piu’ grande accusatore della juve
    Zeman
    che era prassi comune a tutti gli attori del calcio del momento
    non avendo coscienza che si trattava di doping
    negli anni si é preso coscienza del fenomeno e sono state fatte leggi e regole per mettere ordine nel caos che regnava
    e tutti si sono adattati

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