Calciopoli: l’illecito sportivo della Juventus

Il processo sportivo

Spesso si è sentito definire la violazione commessa dalla Juventus e dai suoi due massimi dirigenti, Giraudo e Moggi, con il termine illecito strutturato. Formalmente però, nel 2006, l’illecito strutturato (o associativo) non era una fattispecie ravvisata dal Codice di giustizia sportiva e fu infatti introdotto nel nuovo codice, successivo agli avvenimenti di Calciopoli (link). Oltretutto strutturato è un appellativo di cui non si trova alcuna traccia nelle sentenze sportive. Il termine, attribuito al particolare e anomalo illecito che sarebbe emerso dall’ascolto delle intercettazioni telefoniche nell’ambiente calcistico-juventino, fu invece dato da Francesco Saverio Borrelli, diventato capo dell’ufficio indagini della FIGC su nomina del commissario straordinario Guido Rossi (link) in sostituzione del dimissionario generale della guardia di finanza, Italo Pappa. In sostanza, con questo termine, il capo degli 007 della FIGC voleva descrivere l’esistenza di una rete stabile e irregolare di rapporti tra la dirigenza juventina, i vertici federali e il mondo arbitrale.

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Francesco Saverio Borrelli

Nel 2006 c’erano ancora due organi separati all’interno della “magistratura” della FIGC: l’organo inquirente, costituito appunto dall’ufficio indagini e presieduto da Borrelli, e l’organo requirente, rappresentato dal procuratore federale Stefano Palazzi.

Va anche premesso che il procedimento sportivo del 2006 si tenne in primo grado davanti alla Commissione d’appello federale (CAF), presieduta dal magistrato Cesare Ruperto (presidente della Corte costituzionale nel 2001 e nel 2002) e non davanti alle Commissioni disciplinari a causa del coinvolgimento dei dirigenti federali (Carraro, Mazzini, Ferri). Conseguentemente il giudice di appello fu la Corte federale, presieduta da Piero Sandulli.

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Stefano Palazzi

Acquisita ed analizzata la relazione di indagine di Borrelli, il procuratore federale Palazzi deferisce diversi dirigenti e società (Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina; successivamente ci sarà un altro filone di indagine che interesserà la Reggina e l’Arezzo, ovvero le squadre che non sarebbero state coinvolte nelle competizioni internazionali) per aver violato diverse norme del Codice di giustizia sportiva. Sulla base della relazione di Borrelli e del supporto delle informative dei carabinieri e delle intercettazioni telefoniche disposte dalla procura di Napoli, la Juventus e i suoi dirigenti verranno deferiti per due distinti illeciti sportivi (art. 6 del C.G.S.) e per un episodio di slealtà sportiva riguardante i fatti avvenuti nello spogliatoio di Reggio Calabria dopo la partita Reggina – Juventus (l’incursione di Moggi e Giraudo nello spogliatoio dell’arbitro Paparesta).

Le contestazioni nei confronti di Luciano Moggi, direttore generale della Juventus, e Antonio Giraudo, amministratore delegato, mosse dal procuratore federale Stefano Palazzi, sono quindi state suddivise in tre diversi capi di incolpazione; la prima formulazione di illecito sportivo riguarda le condotte finalizzate ad alterare i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale mentre la seconda attiene a specifiche condotte illecite relative all’alterazione di specifiche gare: Fiorentina – Bologna (ammonizioni mirate in ottica della successiva Bologna – Juventus), Juventus – Lazio e Juventus – Udinese (questa parte verrà trattata in un prossimo articolo).

Conseguentemente, per tutte e tre le contestazioni, la Juventus è stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta dell’operato di Moggi e Giraudo e, per i soli casi di illecito sportivo (art. 6), anche per responsabilità presunta nei casi in cui fossero coinvolti soggetti estranei alla società (es. Mazzini, Bergamo, De Santis). Inoltre, nella prima incolpazione, è stata esplicitamente contestata anche l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 del C.G.S. per la pluralità di condotte illecite e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.

Nel complesso le incolpazioni riguardano quindi violazioni dell’art. 1 e dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva. Di seguito sono richiamati i commi degli articoli interessati (qui il C.G.S. completo).

Art. 1
Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

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L’avvocato della Juventus Cesare Zaccone

Va infine evidenziato, prima di passare all’analisi dell’illecito per cui la Juve è stata condannata, che durante un’udienza davanti alla CAF avvenne una sorta di patteggiamento informale: il presidente della commissione, Cesare Ruperto, chiese infatti al difensore della Juventus, Cesare Zaccone, quale fosse a suo parere la sanzione congrua da applicare alla società, con la risposta dell’avvocato che a fronte di cinque violazioni di cui all’art. 6 C.G.S. contestate alle altre società (Fiorentina, ndr), la Juventus aveva solo due violazioni dell’art. 6 e che quindi sarebbe congrua per la Juventus la stessa sanzione richiesta dalla Procura federale per la Lazio e Fiorentina, cioè retrocessione in serie B con 15 punti di penalizzazione. Alcuni stralci di udienza del processo sportivo si possono ascoltare su Radio Radicale (link).

Illecito sportivo: condotte finalizzate ad alterare i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza degli appartenenti al settore arbitrale nell’interesse della società Juventus

Partiamo dal capo di incolpazione che, testualmente, recita:

Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle rispettive qualità ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio alla società Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.

Questa parte del deferimento non riguarda quindi soltanto i due dirigenti juventini ma anche il vicepresidente federale Mazzini, i designatori Bergamo e Pairetto, il presidente dell’AIA Lanese e l’arbitro De Santis.

La Procura federale contesta quindi l’ultima parte del primo comma dell’art. 6 del C.G.S. e cioè il compimento di atti diretti ad assicurare (alla Juventus) un vantaggio in classifica.

Tale impostazione è, a parere della CAF, corretta: sono previste tre distinte ipotesi di illecito indipendenti tra di loro. La norma stabilisce, infatti, che l’illecito può essere integrato da atti diretti:

  • ad alterare lo svolgimento di una gara
  • ad alterare il risultato di una gara
  • ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica
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Cesare Ruperto, presidente della CAF

Tali ipotesi sono distinte sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l’assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall’alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre. (pag. 76 della sentenza CAF). Questa è stata una delle controverse affermazioni dei giudici sportivi: l’alterazione della classifica a prescindere dall’alterazione di singole partite.

Il vantaggio in classifica, che secondo procura e giudici è anche stato ottenuto, sarebbe stato ricercato tramite il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale. Si tratta della stessa contestazione mossa (ma non accolta dai giudici) nei confronti della Reggina e del suo presidente Foti nel secondo filone di indagini del 2006, e anche quella che sarebbe stata rivolta, quattro anni dopo, all’Inter, se i fatti non fossero stati coperti da prescrizione.

La natura della norma che configura l’illecito sportivo è quella dell’illecito a consumazione anticipata (esattamente come lo è il reato di frode sportiva nell’ordinamento statale): la soglia di punibilità viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati.

Le posizioni di Moggi e Giraudo vengono esaminate congiuntamente dalla CAF: si deve in questa sede accertare se la pluralità di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all’art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l’atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica.

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Antonio Giraudo e Luciano Moggi

La commissione specifica che nel campionato 2004/05 la Juventus giocò due diversi campionati: uno sul campo ad opera dei suoi giocatori, l’altro fuori dal campo ad opera dei due dirigenti. Prova di questo sarebbe la telefonata del 6 febbraio 2005 (prog. 31466) tra i due dirigenti juventini. Giraudo: quelli che sembrano degli amici ormai non ci danno più niente… bisogna mettere a posto i due ambienti, l’ambiente interno ed esterno… bisogna avere la pazienza di chiamare tutti.

Viene anche incredibilmente inserito nella sentenza della CAF il sentimento popolare: già solo dall’analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ciò che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cioè il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus (pag. 79 sentenza CAF).

Le fonti di prova citate nell’atto di deferimento del procuratore federale, e alla base della condanna sportiva, riguardano in primo luogo una serie di incontri e cene, avvenuti con modalità non pubbliche nelle abitazioni private di Moggi, Giraudo o Pairetto, e quindi non accessibili ad altri dirigenti. Si contesta inoltre l’utilizzo di linee riservate, utilizzate da Moggi e dai due designatori, che sarebbero state usate per parlare di temi delicati quali la composizione delle griglie arbitrali e la scelta degli assistenti. Per ammissione di Bergamo è provata la fornitura di Moggi allo stesso di un’utenza svizzera fittiziamente intestata a prestanome (De Cillis); non è invece stato provato che anche l’altro designatore, Pairetto, avesse ricevuto l’utenza svizzera da Moggi mentre è certo che, comunque, ne disponesse una. Sulla base di questi elementi, sostiene la CAF, è consentito dedurre che l’oggetto delle conversazioninon essendo state prospettate altre ipotesi plausibili da parte degli incolpatinon fosse del tutto lecito.

Un esempio degli argomenti che venivano probabilmente spesso trattati da Moggi e dai designatori sulla linea alternativa è rappresentato dalla famosa intercettazione notturna del 9 febbraio 2005 tra il dg juventino e Bergamo: la telefonata che nel 2006 era considerata la prova regina del potere moggiano.

Avendo esaurito il credito della propria scheda svizzera, Bergamo chiama il numero svizzero di Moggi dal proprio telefono fisso, intercettato. Durante la conversazione, che entrambi considerano comunque molto probabilmente abbastanza protetta, i due parlano di politica federale ma anche della composizione della prima fascia della griglia arbitrale, fascia nella quale rientravano le partite più importanti tra cui, ovviamente, quella della Juventus (telefonata completa a pag. 294 dell’informativa di aprile 2005).

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Paolo Bergamo

Bergamo: Vediamo chi ha studiato meglio… chi metti in prima griglia di squadre? Di partite
Moggi: Aspetta, fammi pigliare il foglietto, perché io me la sono guardata oggi per bene, uhm… allora, io ho fatto: Inter – Roma…
Bergamo: Sì.
Moggi: Juventus – Udinese…
Bergamo: Sì.
Moggi: Reggina – Milan…
Bergamo: Sì.
Moggi: Fiorentina – Parma, che non può non essere non messa qui… e Siena – Messina.
Bergamo: Sì.
Moggi: Ho fatto di cinque, ma si può fare anche di quattro però, non è che… però Siena – Messina mi sembra una partita abbastanza importante, mi sembra, eh…
Bergamo: Sì, poi c’è anche Livorno – Sampdoria che all’andata c’è stato casino, comunque va beh, vai avanti, tanto questo cambia poco.
Moggi: Sono squadre che… sono due squadre, Livorno e Sampdoria, che in pratica sono un po’ più tranquille.
Bergamo: Uhm, insomma, mah, va beh, vai, tanto questo cambia poco, se ne può aggiungere una volendo, però arbitri per la prima fascia ne ho pochi, dimmi.
Moggi: Io ci ho messo Bertini…
Bergamo: Uhm…
Moggi: Paparesta che ritorna…
Bergamo: No, Paparesta non ritorna.
Moggi: Ritorna venerdì…
Bergamo: Ma sei sicuro?
Moggi: Sicuro!
Bergamo: Ma se mi ha detto Gigi che quest’impegno con l’UEFA lo tiene fuori fino al 12.
Moggi: E ti ha detto una ca… e il 12 quando è?
Bergamo: Sabato.
Moggi: No, no, lui ritorna venerdì sera. Bertini, Paparesta, Trefoloni, Racalbuto, ci avevo messo Tombolini, però Tombolini poi ha fatto casino con la Lazio, non lo so questo qui com’è, cioè ha fatto casino, ha dato un rigore…
Bergamo: Uhm…
Moggi: E questi qui erano gli arbitri che io avevo messo un questa griglia.
Bergamo: E Rodomonti al posto di Tombolini, no?
Moggi: O Rodomonti al posto di Tombolini va pure bene.
Bergamo: E allora s’era fatta uguale, come vedi.
Moggi: Io… io credo… che questa qui possa essere una griglia… una griglia…
Bergamo: Cioè io non ho Paparesta, io ce ne avevo quattro, avevo Bertini, Racalbuto, Rodomonti e Trefoloni, e sinceramente Tombolini volevo tenerlo un turno fermo perché ha sbagliato, sennò questi se non li punisci mai…
Moggi: Sì, sì, no, no, no, aoh, aoh, guarda, ora ti dico, può darsi pure che mi sbaglio, ma anche io ho della gente da tenere sotto, no? Se tu, per esempio, non punisci Collina e Rosetti, gli altri sono tutti autorizzati…
Bergamo: Ma infatti io Collina e Rosetti non ce li ho mica messi, eh.
Moggi: No, per dirti, ma gli altri sono autorizzati a dire: se lo fanno loro, possiamo farlo anche noi, non ci devono rompere i coglioni!
Bergamo: Sì, sì, infatti che ti ho detto?
Moggi: Questa è una legge di gruppo.
Bergamo: Io ce li ho scritti, Bertini, Racalbuto, Rodomonti, Trefoloni, poi te mi dici Paparesta, meglio! Paparesta arriva e si fa arbitrare, l’importante è che arrivi di venerdì, perché Inter – Roma anticipa al sabato.
Moggi: No, no, venerdì sera lui arriva, no, no, non ci sono problemi.
Bergamo: Eh, e allora bisogna sentire… bisogna che senta Gigi, perché io ho l’anticipo… l’anticipo di sabato è Inter – Roma, eh… quindi non posso rischiare che questo arrivi lì il sabato e va ad arbitrare…
Moggi: No, no, questo è fuori di dubbio, no, ma lui… io lui l’ho sentito… oggi cos’è?
Bergamo: Oggi è martedì.
Moggi: Martedì, l’ho sentito sabato e m’ha detto che venerdì sera rientrava.
Bergamo: Allora, se rientra venerdì, il quinto è lui.
Moggi: Le partite poi…
Bergamo: E Tombolini poi che… che fa il suo turno di riposo, si… si riutilizzerà quest’altra domenica, eh, aoh.

In una successiva telefonata del 10 febbraio 2005 l’ex segretaria della CAN (Commissione Arbitri Nazionale), Maria Grazia Fazi, parla con il designatore Paolo Bergamo. Dalla telefonata (prog. 523) emerge l’ingerenza di Moggi anche sulla scelta degli assistenti sempre per la partita Juventus – Udinese.

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Maria Grazia Fazi

Bergamo: Ho detto (a Moggi): chi vuoi assistenti domenica?; dice: voglio Ambrosino e Foschetti; ho detto: no, ti mando Ricci e Gemignani… insomma sai, se non è zuppa è pan bagnato, però, tanto per non dirgli quello che vuole lui.
Fazi: Certo, no, no ma Ricci è suo, Gemignani va bene, quindi…

Dalle due telefonate emerge, quindi, una commistione dei ruoli e un’interferenza da parte di Moggi nelle scelte discrezionali del designatore. Queste telefonate stanno alla base della condanna per il condizionamento del settore arbitrale.

A pag. 86 della sentenza, la Commissione d’appello federale stabilisce quello che a mio parere è il punto decisivo: la CAF ritiene ragionevole presumere che l’episodio descritto (la grigliata, ndr), riferibile alla partita Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, non sia isolato; la naturalezza con la quale si svolge il colloquio tra Bergamo e Moggi, il fatto che sia stato il primo a chiamare il secondo, l’ora notturna in cui è avvenuta la chiamata, ed il successivo colloquio di Bergamo con la Fazi, dal quale si rileva che la trattativa sulle designazioni fa parte di una consuetudine, nota anche a quest’ultima tanto da non meravigliarla, sono tutti elementi che consentono di affermare con tranquillità che la condotta del Moggi, resa manifesta dalle intercettazioni, si inserisce in una abitualità della condotta (sul punto, però, vale la pena leggere questo articolo di Francesco Toscano).

Di per sé sola, l’interferenza nella designazione di un assistente, così come l’indebita ingerenza nella predisposizione della griglia arbitrale, rientra soltanto nella violazione dell’art. 1 del C.G.S. (così verrà infatti stabilito per i singoli casi di Juventus – Udinese, Juventus – Lazio ma anche Milan – Chievo). Quello che ha “trasformato” l’atto in art. 6 è la presunzione del fatto che questa condotta non fosse isolata, ma rientrasse in una consuetudine, e fosse quindi una condotta continuata nel tempo tale da turbare costantemente la terzietà del settore arbitrale.

Oltre alle due intercettazioni riportate, il procuratore federale aveva citato nell’atto di deferimento anche un’altra circostanza dalla quale si ricava l’interferenza di Moggi nei compiti propri del designatore. È una telefonata intercettata di rimbalzo il 5 gennaio 2005 tra Moggi e un interlocutore (sconosciuto ai tempi del procedimento sportivo, anche se dal tenore della conversazione facilmente inquadrabile come arbitro; scoperto poi essere l’arbitro Salvatore Racalbuto, che comunicava con Moggi tramite un’utenza svizzera).

Nella telefonata Moggi riferisce di aver convinto Bergamo dell’inopportunità di inserire nella prima griglia l’arbitro Morganti, colpevole di aver fatto interrompere una partita che il Messina (squadra vicina a Moggi) stava vincendo contro l’Atalanta per impraticabilità del campo. Tuttavia questa telefonata non verrà accennata nelle sentenze federali.

Si ricorda, a proposito di schede svizzere, che accertamenti successivi hanno permesso di scoprire l’esistenza di una rete parallela di contatti, questa volta tra Moggi e il ds del Messina, Mariano Fabiani, da una parte, e diversi arbitri: Pieri, Racalbuto, Cassarà, Dattilo, Gabriele e De Santis, dall’altra. Nel 2008 si svolse un apposito procedimento disciplinare sportivo avente ad oggetto questo sistema di comunicazioni telefoniche riservato, con la contestazione – ritenuta provata dai giudici sportivi – dell’art. 1 del C.G.S. (e quindi della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza), di cui si è parlato in parte qui.

Tornando però a quanto noto nel 2006, nei giudizi non venne accolta la teoria dell’accusa secondo cui, sulla base delle dichiarazioni del segretario della CAN Manfredi Martino, fosse da ritenere che il sorteggio arbitrale fosse truccato. A proposito – così come stabiliranno in maniera ancora più netta i giudici penali – decide la CAF: affiorano ragionevoli dubbi, in presenza dei quali non può parlarsi di prove sicuramente affidabili.

L’ultimo elemento addebitato a Moggi e a Giraudo, rientrante anch’esso nella violazione “ampia” dell’art. 6, è costituito dal trattamento da riservare agli arbitri che si sono manifestati ostili alla Juventus: condotte consistite nella richiesta ai designatori di applicare una sanzione sospensiva all’arbitro “nemico” e nel controllo/condizionamento di alcuni giornalisti al fine di tutelare arbitri ritenuti amici e attaccare mediaticamente quelli sfavorevoli.

Evidentemente non è stata valutata l’effettiva efficacia di queste condotte protettive od offensive nei confronti degli arbitri, emersa invece più chiaramente durante il dibattimento del processo penale di Napoli. Nel concreto si è infatti assistito, piuttosto, ad elementi di segno contrario quali sono stati la sospensione degli arbitri Dattilo, Pieri e Racalbuto, ritenuti vicini a Moggi. Racalbuto, dopo gli errori in Roma – Juventus, fu addirittura fermato per nove turni (link); Pieri fu invece sospeso per un turno ed escluso dalla prima fascia per tre mesi dopo gli errori e le polemiche successive al suo arbitraggio in Bologna – Juventus (link); infine Dattilo, ritenuto anche lui vicino al sodalizio moggiano, fu fermato per un mese dopo Udinese – Brescia. Paparesta, che danneggiò in modo abbastanza evidente la Juve nella famosa partita di Reggio Calabria (tanto da scatenare le ire di Moggi e Giraudo), continuò invece ad arbitrare regolarmente dopo un solo turno di riposo (rientrante nella norma dopo i turni infrasettimanali).

Sulla base di questi elementi viene comunque stabilito, nelle sentenze, che la Juventus godesse di un trattamento preferenziale presso i designatori. Si ricorda, però, che ai tempi non erano ancora note le telefonate di altri dirigenti di società, riportate nella relazione Palazzi del 2010, nella quale vennero coinvolte, per violazioni deontologiche, una decina di dirigenti e rispettive squadre di Serie A. Quindi, per quanto era dato conoscere all’epoca – secondo i giudici – soltanto la Juventus aveva esercitato un condizionamento costante del corretto funzionamento del settore arbitrale. Come sarebbero stati considerati questi comportamenti in un quadro più ampio, scoperto dai difensori e dai consulenti di Moggi durante il dibattimento del processo penale, è un mistero, ma è comunque pacifico affermare che la decisione del 2006 sia stata presa in un contesto probatorio parziale.

Sta di fatto che Giraudo e Moggi vengono dichiarati responsabili dalla CAF (decisione confermata dalla Corte federale) dell’illecito contestato (e in esso vengono assorbite le plurime e minori violazioni dell’art. 1) con inclusa l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 perché le condotte, unitariamente considerate e dirette al medesimo fine, hanno effettivamente determinato una situazione di vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la stessa alla vittoria nel campionato.

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Piero Sandulli, presidente della Corte federale

Anche la Corte federale, in sede di appello, conferma la piena e concreta attitudine a falsare la classifica posseduta dall’opera di condizionamento del settore arbitrale, per effetto delle scelte e delle decisioni dei relativi vertici, influenzati della decisiva opera di Moggi e Giraudo.

Rispondendo alle obiezioni mosse dalle difese alla sentenza della CAF, la Corte federale stabilisce che i plurimi comportamenti da art. 1, contestati ed accertati in primo grado, non sono da considerare nell’ottica di una (inammissibile) somma algebrica che, appunto sommando i vari contributi, porta all’art. 6 ma piuttosto come ineliminabili tasselli funzionali alla realizzazione dell’illecito.

Nei confronti di Bergamo la CAF non emette alcuna pronuncia a causa del venir meno della giurisdizione dell’ordinamento sportivo nei suoi confronti in seguito alle sue dimissioni a procedimento disciplinare iniziato. Tuttavia, in ordine ai riflessi per responsabilità presunta della società Juventus, viene affermato in motivazione che anche la condotta del designatore integra la fattispecie contestata (art. 6, con l’aggravante del c. 6).

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I designatori Bergamo (a sinistra) e Pairetto (a destra)

Per quanto riguarda entrambi i designatori si stigmatizza, poi, il conseguimento di utilità economiche consistenti in regali, di cui non si è potuto verificare l’entità, da parte dei massimi dirigenti juventini. Si richiama a proposito la telefonata del 2 dicembre 2004 (prog. 5542) tra Moggi e la moglie; su domanda di quest’ultima se portare due panettoni alla cena organizzata con i vertici arbitrali e consorti, Moggi risponde: no, no (ride)… gli diamo altra roba, non ti preoccupare… loro più che panettoni… loro… e la moglie: ho capito, Luciano, non me lo dire, tanto più o meno lo so, eh.

Infine, nei confronti di Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis non viene ritenuta sussistente la prova della responsabilità in ordine alla violazione dell’art. 6, non essendo possibile valutare le condotte, nella sede disciplinare, nella prospettiva di un quadro associativo; non è quindi stato ritenuto sufficientemente provato che le condotte dei quattro incolpati fossero dirette e idonee ad arrecare un vantaggio in classifica alla Juventus.

I soggetti sopra indicati perseguivano fini propri, giudicati soltanto talvolta coincidenti con quelli della Juventus e spesso in contrasto tra loro. A differenza del duo Moggi-Giraudo – scrive sempre la CAFnon può essere affermato che vi fosse piena comunanza di intenti e interessi tra i due designatori arbitrali: v’è negli atti del procedimento una serie di elementi che induce a ritenere che tra Pairetto e Bergamo, sicuramente a partire dalla fine del 2004, si cominciò a delineare una divergenza di posizioni, derivante dal fatto che si prospettava a partire dalla stagione 2005-2006 l’introduzione del designatore unico.

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Tullio Lanese

Per quanto riguarda Pairetto e Lanese, ritengono le commissioni, residuano però alcune specifiche condotte inquadrabili nell’art. 1. Tali sono da considerare i ripetuti incontri con modalità non pubbliche avvenuti con Moggi e Giraudo: comportamento censurabile sotto il profilo della correttezza perché l’unico interesse che può muovere un dirigente di una squadra a partecipare ad un incontro avente un tale oggetto è quello di assicurarsi una strutturazione del settore a lui favorevole, mentre crea per gli appartenenti al settore arbitrale le premesse per un futuro debito di riconoscenza. A ciò si aggiunge, infine, la censurabile condotta consistita nell’aver chiesto ed ottenuto sconti per l’acquisto di autovetture FIAT.

Vengono invece completamente prosciolti dall’addebito il vicepresidente federale Mazzini (il cui ruolo federale non era in contrasto con gli incontri con Moggi e Giraudo) e l’arbitro De Santis (non essendoci telefonate dirette con Moggi e non avendo partecipato ad incontri).

Sanzioni e ricorsi

La richiesta dell’accusa, sostenuta da Palazzi, nei confronti della Juventus è pesantissima: esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lettera h, C.G.S.). Quindi: Serie C1 o C2 (decide il Presidente federale) con punti di penalizzazione.

Come conseguenza della ritenuta violazione dell’art. 6 e, anche, dell’aggravante dell’avvenuta alterazione della classifica, viene stabilita nei confronti di Moggi e Giraudo già in primo grado (con confermata in appello) la sanzione della inibizione per 5 anni con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (cioè radiazione) oltre a 50.000€ di multa al primo e 20.000€ al secondo; mentre alla società Juventus, ritenuta direttamente responsabile dell’illecito dei suoi due massimi dirigenti, la Corte federale infligge le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti 17 in classifica nella stagione sportiva 2006/2007 (30 punti in primo grado), la squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, la revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005, la non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006 e l’ammenda di 120.000€ (80.000€ in primo grado).

La lettura della sentenza di Sandulli, presidente della Corte federale:

La retrocessione in Serie B e la revoca di ben due scudetti (uno dei quali, quello del 2005/06, non oggetto di indagine e con designatore unico Maurizio Mattei) sono una pena obiettivamente molto pesante, dovuta al fatto che oltre a vedere configurato l’illecito sportivo (che, come accennato, è un illecito a consumazione anticipata) attraverso atti diretti ad assicurare alla Juventus un vantaggio in classifica, i giudici abbiano ritenuto provato che il vantaggio illecito sia anche stato ottenuto (comma 6 dell’art. 6) e che quindi la classifica del 2004/05 fosse falsata.

Dopo la sentenza della Corte federale la nuova dirigenza juventina (composta da Cobolli Gigli e Blanc, supportati dagli Elkann) aveva presentato ricorso al TAR del Lazio (link). Il ricorso fu però presto ritirato, e la società decise di rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso il CONI. Il lodo che riguarda la Juventus confermò la sentenza della Corte federale e fece solo un lieve sconto dei punti di penalità per aver preso atto dell’introduzione del codice etico (link).

Moggi e Giraudo presentarono ricorsi al CONI che furono però respinti con dichiarazione di incompetenza per essersi entrambi i dirigenti dimessisi dall’ordinamento sportivo.

INCOLPATI

DEFERIMENTO

CAF

CF

CONI

Moggi

art. 1 e art. 6

art. 6

art. 6

INC.

Giraudo

art. 1 e art. 6

art. 6

art. 6

INC.

Mazzini

art. 1 e art. 6

P

P

Bergamo

art. 1 e art. 6

difetto di g.

Pairetto

art. 1 e art. 6

art. 1

art. 1

art. 1

Lanese

art. 1 e art. 6

art. 1

art. 1

art. 1

De Santis

art. 1 e art. 6

P

P

Juventus

resp. d, p

resp. d

resp. d

resp. d

Infine, contro le sentenze federali, i legali di Moggi presentarono anche ricorso al TAR del Lazio. Il punto più importante del ricorso riguarda probabilmente la ritenuta contraddizione della decisione della CAF, confermata dalla Corte federale, che aveva sostenuto che Moggi fosse riuscito ad alterare la classifica senza alterare il risultato di singole partite. Secondo gli avvocati, se si fosse proceduto correttamente, al più il ricorrente avrebbe potuto essere sanzionato per la minore violazione prevista dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (id est, violazione di doveri di lealtà sportiva) e non per quella prevista dall’art. 6 (id est, illecito sportivo).

Sostiene però il giudice amministrativo che la censura non sia fondata:

Risulta infatti palese, da una corretta lettura dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ciò che si è inteso qualificare come “illecito sportivo” e severamente sanzionare non è soltanto l’avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non è certamente quella di assicurare ad una determinata società, all’interno del “sistema calcio”, un’immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone l’operato a mezzo dello strumento delle designazioni affidate a persone facenti parte della struttura sopra citata, che delle altre società, boicottandole non solo sul piano strettamente competitivo ma anche sul quello del mercato delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla società protetta la consapevolezza che in caso di bisogno non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare con idonee misure eventuali situazioni di pericolo. Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere all’occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della società protetta e a intervenire con severità su quelli, esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra avversaria. In sostanza ciò che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, è la circostanza che l’illecito sportivo di cui all’art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si rifletterà nella classifica. Non rileva, quindi, al limite, che l’arbitraggio sia stato effettivamente parziale, ma piuttosto l’idoneità degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto (T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19.3.2008, n. 2472).

35 pensieri riguardo “Calciopoli: l’illecito sportivo della Juventus

  1. Come articolo è un valido promemoria per tutti coloro che ancora hanno le idee un po’ confuse su Calciopoli e in particolare sul processo sportivo, ci terrei a mettere in chiaro solo alcuni concetti qualora ce ne fosse ancora bisogno:
    1) Facchetti non griglia mai con Bergamo;
    2) L’unica grigliata di Facchetti è quella con Mazzei che però dal punto di vista penale è irrilevante e dal punto di vista sportivo a mio parere costituisce violazione solo dell’art. 1 perché Mazzei non era persona preposta alle griglie e di questo credo che ne abbiamo già parlato abbondantemente (si veda a riguardo pagina 421 sentenza Casoria);
    3) Sugli sconti alle autovetture mi risulta che questa cosa sia stata smentita dal processo penale;
    4) Sui regali non sappiamo proprio niente, a parte i panettoni si intende

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  2. L’obiettivo era proprio quello di andare a vedere perché è stato riconosciuto un illecito sportivo e chiarire le idee su illecito strutturato, contatti esclusivi, sorteggio, regali, etc.

    Sono d’accordo con te, anche se dovrei rileggere per bene Palazzi, che Facchetti e l’Inter commettono violazione dell’art. 1 (li metto sul piano di Foti e Reggina), ma ho dei dubbi su come sarebbe stato considerata l’incursione di Facchetti da Bertini prima di Cagliari – Inter, forse art. 6.

    Sulle autovetture mi sembra fosse un tema affrontato poco nel penale, evidentemente non così importante. Eppure costituisce violazione dell’art. 1 nello sportivo, così come i regali.

    Ma quello che secondo me dobbiamo capire bene è la tautologia della CAF e della CF secondo cui si può, appunto, avere un vantaggio in classifica che prescinda dalle singole gare. È vero che è la norma che è scritta così, e sinceramente mi sembra un po’ strana, perché seguendo buon senso mi viene da pensare che per ottenere un vantaggio in classifica bisogna necessariamente ottenere un risultato diverso di una gara e che per ottenere un risultato diverso di una gara bisogna necessariamente alternarne lo svolgimento. Mi sembra una cosa a cascata, piuttosto che fattispecie indipendenti.

    Poi sarebbe bello capire perché hanno ritenuto che questi comportamenti, diretti ad alterare la classifica, l’abbiano effettivamente alterata (è un po’ come provare che una gara sia stata falsata, cosa di cui abbiamo parlato mille volte) integrando così l’aggravante che ha inasprito le pene.

    Tutto sommato, condivido quello che dice un tuo amico su Facebook: art. 1 pesante a Moggi e Giraudo con 2-3 anni di inibizione, revoca dello scudetto del 2004/05 e penalizzazione nel 2006/07. Il 2005/06 non andava toccato (tantomeno assegnato all’Inter, anch’essa poco limpida, come tutta la A) e la retrocessione si poteva risparmiare. Certo, se ci vedi l’illecito sportivo allora la Serie B, per responsabilità diretta, è d’obbligo.

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  3. Sulla quantificazione della pena credo che sia inutile discutere anche perché, essendo del tutto discrezionale, ognuno può dire la sua. Sono d’accordo con te per quanto riguarda la partita Cagliari Inter su cui sto scrivendo un articolo ora e più in generale sulla posizione dell’Inter che è comunque meno grave di quella del Milan e forse un po’ più grave di quella della Reggina, non fosse altro che per i numeri di contatti che ci sono al vaglio, eppure, incredibile a dirsi, la Reggina è partita da meno 11 e il Milan da meno 8. Diciamo che se le telfonate di Facchetti e Moratti fossero arrivate al vaglio della Giustizia sportiva, l’Inter sarebbe partito da meno 9 e avrebbe comunque vinto lo scudetto l’anno successivo. Resta comunque da valutare l’incognita non irrilevante per cui l’illecito di cui alla partita Cagliari Inter riguarda la Coppa Italia e quindi, forse, la penalizzazione si sarebbe riverberata in quella competizione e non sul campionato.

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  4. un paio cose non mi sono chiare
    fare regali (di Natale o rappresentanza o altro ) era già vietato o lo hanno vietato dopo ??
    se si prende in esame la storia dei rolex non mi risulta che siano stati puniti o radiati
    pura curiosità

    non credo che la giustizia sportiva e l’avvocato della juve a conoscenza di tutto quello che é uscito dopo nel penale
    si sarebbero messi d’accordo sulla B alla Juve
    sicuramente penalizzata ma non la B
    quasi tutti i parametri della penalizzazione si sono rivelati nel penale
    un po’ campati in aria
    quindi molti scudetti andati al’inter dopo il vaccuum che si era creato con la juve in B
    non so ……………………………….sarebbe stata tutta un altra storia
    forse la juve avrebbe un paio di champions in piu’ la squadra era pronta ed é stata fermata sul piu’ bello

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  5. I regali di piccolo valore non erano vietati e non crdo che lo siano tuttora, personalmente ho ipotizzato una possibile penalizzazione dell’Inter sulla base di ciò che hanno fatto gli altri e come sono stati puniti

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  6. Il Milan è partito da -8 perché a commettere l’infrazione (che la CAF aveva considerato illecito sportivo mentre la Corte federale solo art. 1) è stato Meani e quindi la società ha pagato per responsabilità oggettiva. Foti e Facchetti invece erano i presidenti di Reggina e Inter.

    Credo che se anche commetti illecito sportivo in Coppa Italia comunque la sanzione sia la retrocessione. Bisognerebbe leggere bene il C.G.S.

    Ma tornando all’articolo, tu hai capito e condividi la scelta di considerare il vantaggio in classifica una fattispecie a se stante e non una conseguenza dell’alterazione di (almeno) una partita?

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  7. L ultimo pezzo del tuo articolo fa riflettere per come ë stato scritto
    In fin dei conti sono le stesse accuse rivolte alla juve di oggi in Italia
    Ed ê lo stesso problema che ha la juve con i top club europei
    Sia sul mercato che per la cosîdetta sudditanza psicologica degli arbitri
    Non si capisce perchèin Italia si sia trasformata in frode sportiva
    Con quei parametri e usando la consumazione anticipata anche il real sarebbe colpevole
    Seconda cosa strana gli incontri con i designatori
    Causa un debito di riconoscenza
    Ma si ë scoperto che i designatori parlavano con tutti
    Dicevano le stesse cose a tutti
    E per tutti non era percepito come illegale

    Terzo punto
    in base a cosa a quel tempo fanno l equazione moggi arbitri visto che le sim svizzere ancora non erano conosciute
    Di questo perô non so se dico giusto

    Ultima considerazione personale
    Scritto su misura a conferma del sentimento popolare piü che su delle prove
    Cosï pensano tutti cosï sarâ
    Anche se dopo quelle prove additate per giustificare la sentenza
    A Napoli quasi tutto ë stato smentito e pŕovato il contrario

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  8. Prima di un inter juve.
    Moggi: no quello stronzo di Collina non lo voglio , ci fa sempre danni.
    Bergamo : Stai tranquillo se esce lui gli parlo io e vedrai che farà bene.

    questa l’avrebbero presa come arma letale , altro che art 1.

    Ricordo poi che a carico dell’inter manca completamente il filone interno dato che nessuno era intercettato nonostante qualche campanello d’allarme sia arrivato all’attenzione (distrattoni) di Auricchio &C. Non è cosa da poco….pensate ad esempio se usciva che in passato (passato recente) avevano fatto spiare arbitri e squadra avversaria e si erano avvalsi della collaborazione di un arbitro ancora in circolazione cui per altro pare abbiano promesso un interessamento per il post carriera (anche se mi sa che non han fatto molto in realtà)

    ” Diciamo che se le telefonate di Facchetti e Moratti fossero arrivate al vaglio della Giustizia sportiva, l’Inter sarebbe partito da meno 9 e avrebbe comunque vinto lo scudetto l’anno successivo. ”

    Può essere ma ci sono dei piccoli dettagli da non trascurare Non è detto che per il 2005/2006 non ci sarebbero state penalizzazioni. Se non andava in Champions non è detto che avrebbe avuto lo stesso potere attrattivo sui giocatori che hanno poi disputato l’anno successivo. Si sarebbe sgretolata la favola bella (alla Lance Armstrong) di unica vergine tra le grandi del calcio italiano nonché vittima per anni della cupola (cupola, altra favoletta sgretolatasi miseramente). Poi ovvio era comunque la favorita ma sarebbe stata tutta da riscrivere l’era post calciopoli.

    Ps detto ciò c’è da dire che l’inter avrebbe risposto per responsabilità diretta mentre il milan se l’è incredibilmente cavata con responsabilità oggettiva che è francamente una cosa ridicola dato che era chiaro come il sole chi era il braccio e chi la mente…e il braccio non fa nulla che la mente non gli consenta di fare.

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  9. La juve vista la velocità con cui doveva difendersi e vista la montagna di accuse a suo carico (molte rivelatesi non vere) ha dovuto azzerare i suoi vertici. Se fosse avvenuto anche per le altre anche questo avrebbe portato scompiglio per gli anni seguenti.

    ps “art. 1 pesante a Moggi e Giraudo con 2-3 anni di inibizione, revoca dello scudetto del 2004/05 e penalizzazione nel 2006/07. Il 2005/06 non andava toccato (tantomeno assegnato all’Inter, anch’essa poco limpida, come tutta la A) e la retrocessione si poteva risparmiare. ”

    Io sono per linea morbida per le squadre e dura per i responsabili ma in ogni caso serviva un po’ più di uniformità. Linea dura o morbida è secondario.

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  10. @bjh

    Nei link di Radio Radicale che ho allegato non ho trovato lo stralcio in cui parlava Zaccone, purtroppo. Sarebbe stato utile sentire precisamente le sue parole e la sua “difesa” per intero.

    Sulle pene anch’io la penso come te. Responsabilità presunta, oggettiva e diretta sono forse da rivedere, però se si dimostra che un manager commette un illecito, ovviamente lo fa nell’interesse della società: forse si può evitare di retrocederla ma comunque una sanzione pesante deve essere inflitta, anche perché alla fine, oltre che inibire e multare, non puoi fare tanto ai tesserati.

    Comunque considerando anche le schede svizzere emerse nel 2007 (se si vuole “aggiornare” il processo è giusto considerare la relazione Palazzi ma anche gli sviluppi successivi sulle schede agli arbitri) e considerando che Fabiani nel 2008 è stato inibito per 4 anni per aver intrattenuto contatti con gli arbitri in modo poco limpido, ci può anche stare una condanna a 4-5 anni per Moggi (non saprei sulla radiazione, non essendo secondo me emerso un vero illecito l’avrei risparmiata).

    Il problema comunque è che i giudici probabilmente hanno prima deciso e poi motivato; e ovviamente l’hanno fatto benissimo (vedi come se la cavano sul vantaggio in classifica senza alterazione di partite…). Ma sono sicuro che, se avessero deciso di derubricare il tutto ad art. 1, sarebbero riusciti a motivare altrettanto bene. In definitiva, se la Juve si fosse impuntata e avesse combattuto per davvero, essendo anche una giustizia sui generis, poteva ottenere una sanzione più mite.

    @Paolobxl

    La sentenza del TAR è quella che ho allegato in fondo all’articolo, se clicchi sul link la puoi leggere per intero, ma in sostanza afferma che si è voluto punire la formazione di una struttura che interveniva sulle partite, senza dirci quali e come, non essendoci arbitri che hanno commesso illecito sportivo nell’interesse della Juventus. Parlando di “struttura” a mio avviso i giudici amministrativi hanno di fatto smentito quello che avevano scritto i giudici federali. C’è un po’ di confusione. Buttano in mezzo anche la GEA.

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  11. Visto che siamo in tema allego anche un po’ di stralci di interviste interessanti:

    Il giudice De Biase affermò:

    Non posso sapere perché la proprietà della Juventus si sia mossa in un certo modo, ma mi sento di dire, al 99%, che la vicenda è stata abilmente pilotata dai vertici della squadra torinese, a cominciare dalla richiesta di Zaccone, che ha lasciato tutti di stucco. Zaccone non è un incompetente, come molti credono, ma è stato solo un attore di questa vicenda. Bisogna avere, innanzitutto, il coraggio di affermare una realtà: il procedimento di questa estate ha partorito un autentico aborto giuridico. Quando parlo di “aborto giuridico” mi prendo la piena responsabilità di ciò che dico. Quando si vuole espletare in due settimane un procedimento che richiederebbe almeno 6 mesi solo per un corretto iter investigativo, non può che venir fuori un aborto giuridico. Quando si cassa, per motivi di tempo, un grado di giudizio, quando si impedisce agli imputati di portare testimoni, dossier e filmati in loro discolpa, ma gli si concede solo 15 minuti per una arringa difensiva, non si può che parlare di aborto giuridico. Quando non si concedono agli avvocati difensori degli imputati i testi integrali delle intercettazioni, adducendo che non sono pertinenti, si può solo parlare di aborto giuridico. Quando, infine, si disassegna un titolo ad una squadra, la Juventus, per assegnarlo ad un’altra, l’Internazionale, prima che sia pronunciato il verdetto del primo iter istruttorio, allora siamo ben oltre l’aborto giuridico. Non è un problema di giustizia ordinaria o sportiva: in ogni paese che si definisca civile eventuali pene e sanzioni devono essere comminate dopo che sia stato verbalizzato un verdetto di colpevolezza, mai prima. E non venitemi a parlare di normative UEFA o di liste da dare alla stessa per le coppe europee: i diritti degli imputati, tra cui quello di potersi difendere con i mezzi che l’ordinamento mette loro a disposizione, vengono prima di una partita di calcio. Il punto che mi fa pensare che Zaccone abbia agito su input della proprietà è un altro, e cioè il modo in cui si sono mossi i vertici dirigenziali della Juventus, con quel finto ricorso al TAR. Come, mi chiedo, tu allontani i dirigenti, praticamente dichiarandoti colpevole, poi assisti inerte ed impassibile ad uno scempio mediatico e giudiziario ai danni della tua squadra e poi minacci di ricorrere al TAR? E’ il concetto di chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti, se ci pensate bene. Prima ti fai massacrare senza muovere un dito, ti fai disassegnare il titolo, fai stilare i calendari per i campionati e le coppe europee e poi minacci di andare al TAR, strombazzando il tutto sui giornali? Sa tanto di mossa politica per placare l’ira dei tifosi, mi pare. Se Zaccone, che è uomo di valore ed esperienza, avesse avuto il mandato di evitare il disastro si sarebbe mosso in maniera diversa, nel senso che avrebbe fatto notare queste “anomalie” nel tempo intercorso tra la fine del dibattimento e l’annuncio dei verdetti. Quello, infatti, era il momento buono per minacciare di ricorrere al TAR, quando le sentenze non erano ancora state scritte, ma andava fatto in camera caritatis, chiedendo un incontro con Ruperto, Sandulli e Palazzi, e non di fronte ai giornalisti della Gazzetta. Vi prego di notare che non sto discettando di alta strategia dell’arte forense, ma dei principi basici, dell’ABC della professione, di cose che si insegnano ai ragazzi che vengono in studio a fare praticantato: se tu, avvocato difensore, ritieni di avere delle armi da giocare, chiedi un incontro con il giudice e il PM, nel periodo che intercorre tra il processo ed il verdetto, e gli fai notare che, se il responso sarà giudicato troppo severo, le userai. E qua di armi ce ne erano in quantità industriale. Poi, di fronte al fatto compiuto, chi si prende la responsabilità di fermare una macchina che macina miliardi di euro, tanto da essere la sesta industria del paese? Io, per conto mio, posso solo ribadire il concetto già espresso: UNA PENALIZZAZIONE DI 8/10 PUNTI, UNA MULTA E LA SQUALIFICA DI MOGGI E GIRAUDO PER 10/12 MESI, QUESTA ERA LA PENA CONGRUA, A MIO PARERE. OGNI PARALLELO CON LA VICENDA DEL 1980 È IMPROPONIBILE: QUA NON CI SONO TRACCE DI ILLECITO, NÈ DI DENARO O ASSEGNI. L’illecito ambientale non è un reato contemplato da nessun codice, a meno che non si parli di inquinamento atmosferico.

    Enzo Biagi affermò in un intervista al Tirreno il 16 agosto 2006:

    Una sentenza pazzesca, e non perché il calcio sia un ambiente pulito. Una sentenza pazzesca perché costruita sul nulla, su intercettazioni difficilmente interpretabili e non proponibili in un procedimento degno di tal nome. Una sentenza pazzesca perché punisce chi era colpevole solo di vivere in un certo ambiente, il tutto condito da un processo che era una riedizione della Santa Inquisizione in chiave moderna. E mi chiedo: a chi giova il tutto? Perché tutto è uscito fuori in un determinato momento? Proprio quando, tra Laziogate di Storace, la lista nera di Telecom, poi Calciopoli, poi l’ex Re d’Italia ed ora, ultimo ma non ultimo, la compagnia telefonica Vodafone che ha denunciato Telecom per aver messo sotto controllo i suoi clienti. Vuoi vedere che per coprire uno scandalo di dimensioni ciclopiche hanno individuato in Luciano Moggi il cattivo da dare in pasto al popolino? […] Di ridicolo c’è molto. Come l’avvocato della Juve (Zaccone, ndr), che si dichiara colpevole prima ancora di iniziare il processo. Io, un presunto colpevole, sino a prova contraria, lo difendo anche se lo trovano con un coltello insanguinato in mano. E’ stata una montatura, alla quale ha partecipato attivamente anche la proprietà della Juventus. Lo scopo, di tutti, era quello di togliere i Moggi dal mondo del calcio. Le intercettazioni sono aria fritta. Le telefonate, vedrai, verrà fuori che le facevano tutti. La storia del tutti colpevoli-tutti innocenti, in questo caso, aiuterà l’accusa a portare l’opinione generale, per un po’ di tempo, a pensare che solo Moggi operava in quel modo. Poi, però, le cose usciranno fuori (profeta!, ndr).

    Infine le più importanti: parla Sandulli. Nel primo pezzo sembra smentisca la sua sentenza, nel secondo aggiusta il tiro.

    Non ci sono stati illeciti. Il campionato era regolare. Il campionato 2004/2005 non è stato falsato. L’unico dubbio potevamo averlo su quella strana partita tra Lecce e Parma, una sfida che abbiamo visto e rivisto. Non si può dire però che è stato falsato il campionato. Magari c’è stato un tentativo per falsarlo, ma ci sarebbero volute quattro o cinque combinazioni. Il discorso è questo: se uno si compra una partita, perché non si compra la vittoria o la sconfitta del Parma? Che senso ha il pareggio? Sulla sentenza di primo grado: È stata semplicemente dosata in modo diverso la gradazione delle pene. Mi riferisco a Dondarini, il quale rispondeva soltanto di una telefonata in cui il millantato credito era evidentissimo. Sulla Juventus: Mi meraviglio che si lamentino. Per la Juve ci sono ipotesi di articolo 6. I suoi dirigenti avevano messo su un certo meccanismo. Su Carraro: Abbiamo risentito più volte la sua telefonata. Carraro non dice che bisogna favorire questo o raggirare quello. Dice che bisogna cercare di fare le cose regolarmente ed evitare errori perché c’è una piazza calda. Non è che ha alterato il risultato di una partita (27 luglio 2006).

    Quello che dice Moggi non è vero! Moggi gioca sull’ equivoco e sulle parole. Non ho mai detto o scritto che il campionato 2004-2005 è stato un campionato regolare. La sentenza è chiarissima. Noi abbiamo solo preso atto di tutti i precedenti e abbiamo dovuto ammettere che non era possibile parlare di “illecito conclamato”, ma si trattava di una serie di violazioni, di condizionamenti, che hanno portato a quelle sentenze. Non c’ era la prova provata dell’ illecito come viene inteso nella scrittura del codice di giustizia sportiva dall’ ormai lontano 1988, ma da questo a parlare di campionato regolare ne passa. Come avremmo potuto stabilire le penalizzazioni e la serie B della Juventus se non ci fossero state violazioni? (http://archiviostorico.gazzetta.it/2006/ottobre/18/Sandulli_Moggi_dice_falso__ga_10_061018031.shtml)

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  12. “Il problema comunque è che i giudici probabilmente hanno prima deciso e poi motivato; e ovviamente l’hanno fatto benissimo (vedi come se la cavano sul vantaggio in classifica senza alterazione di partite…). Ma sono sicuro che, se avessero deciso di derubricare il tutto ad art. 1, sarebbero riusciti a motivare altrettanto bene”.

    Felix direi definitivo qui. E’ proprio vero, ed è quello che da anni cerchiamo di far capire anche a Rug: talmente vaste sono le vie e le interpretazioni del diritto che anche due cose opposte tra loro possono essere motivate in modo perfettamente e giuridicamente corretto.

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  13. Il processo sportivo cosa molto interessante
    rileggendo oggi quanto scritto da De Biase fa molto impressione
    mi domando perché si sia preso la pena di scrivere quelle cose
    cosi’ logiche cosi’ scontate cosi’ semplici cosi’ vere
    e dire Obrobrio giuridico non rende neanche l’ idea della gravità delle decisioni prese
    Se questa viene chiamata giustizia sportiva la parola giustizia ne esce definitivamente
    svuotata di ogni significato
    non riesco neanche a trovare una parola per spiegare la sensazione che lascia
    Enzo Biagi aveva visto giusto fin da subito

    chissà se mai Moggi arriverà ad avere la possibilità di dimostrare L ‘ Obrobrio
    in sede di Giustizia Europea ?? secondo me anche li le pressioni ,,per non
    far uscire fuori lo scempio e aspettare che Moggi muoia di vecchiaia e mettere il tutto nel dimenticatoio,,
    devono essere molto molto alte

    francamente dopo avervi letto la sensazione di sgomento é difficile da spiegare
    E Rug che parla di giustizia
    se questa per lui é giustizia
    povera Italia siete messi veramente molto male

    é una storia da manuale con il titolo
    come eliminare un concorrente troppo forte sul campo e i suoi derivati utilizzando “””la Giustizia a comando “””””

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  14. @Francesco, quello che voi dite è molto probabile e personalmente non mi risulta che abbiate mai lottato per farmelo capire, almeno non ricordo di aver mai confutato questa tesi, io ciò che ho sempre ribadito con forza è che le sentenze penali e sportive sono abbastanza lineari e corrette

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  15. De Biase però sull’assegnazione dello scudetto sbaglia: fu assegnato all’Inter il 26 luglio, il giorno dopo la sentenza della Corte federale. E non mi risulta sia stato cassato un grado di giudizio.

    Un’altra intervista a Sandulli, dopo la scoperta delle nuove intercettazioni:

    Da queste telefonate emerge però un quadro diverso del sistema calcio: un po’ tutti telefonavano ai designatori e agli arbitri.
    «Sì, la teoria del così fan tutti, come un celebre film. Ma, come accade per l’evasione fiscale, il fatto che lo facciano tutti non significa che non sia reato».

    Se avesse avuto in mano queste intercettazioni, avrebbe cambiato la sentenza d’appello?
    «Prima di tutto tengo a precisare che io venni chiamato a coprire il ruolo di presidente per quel turno di udienze perché il giudice De Lise, essendo anche presidente del Tar del Lazio, temeva un conflitto di interesse. Per quanto riguarda la sentenza, non sarebbe cambiata, però avremmo avuto al tavolo degli inquisiti un altro gruppo di soggetti».

    Anche l’Inter, quindi, non sarebbe esente da colpe: ma le sembrò giusto assegnare lo scudetto ai nerazzurri?
    «Eh no, io non c’entro con quella decisione. Anzi, all’epoca venni anche fortemente criticato perché detti parere negativo. Ero favorevole alla non assegnazione: gli scudetti si vincono sul campo e non a tavolino… A meno che non ci fosse la pressione dell’Uefa (nella relazione dei tre saggi consultati da Guido Rossi, la Uefa chiese solo la classifica senza effettuare alcun tipo di richiesta, ndr)».

    Nella sentenza lei evidenziò le cattivi abitudini, ma non l’illecito sportivo.
    «E’ vero, enssuna prova dell’ilecito, ma ci trovammo di fronte a una serie di comportamenti davvero discutibili. La nostra fu una condanna etica per aver violato ripetutamente l’articolo 1 del codice sportivo, quella della lealtà sportiva. Anzi, alla fine del 2006 venne introdotto, grazie a noi, l’illecito associativo, un reato che non esisteva, un’evidente falla del sistema giuridico».

    https://www.lalaziosiamonoi.it/news/sandulli-nuove-intercettazioni-se-avessi-avuto-quelle-prove-avremmo-inquisito-anche-altri-club-11397

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  16. De Biase non sbaglia
    evidentemente sapeva che il tutto era stato già deciso prima del 26
    il 26 lo hanno solo ufficializzato

    si sono d’accordo con Rug le sentenze erano lineari e corrette forse anche troppo
    cosi’ troppo che si ha la sensazione che il tutto era già deciso in qualche stanza fuori dai processi
    poco importava cosa portassero le difese

    e ripeto le sole prove che i giudici hanno preso in considerazione , ed é per questo che sono lineari e corrette ,
    sono quelle del cosi’ detto sentimento popolare
    e visto gli enormi strafalcioni nelle sentenze si ha l’impressione che le carte neanche le hanno lette

    altrimenti non si spiega come fa la favoletta del arbitro chiuso negli spogliato ad arrivare fino in cassazione quando un altra procura fuori di Napoli
    dice chiaramente che il fatto non sussiste

    Il

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  17. “si sono d’accordo con Rug le sentenze erano lineari e corrette forse anche troppo
    cosi’ troppo che si ha la sensazione che il tutto era già deciso in qualche stanza fuori dai processi”

    corrette sono le sentenze che danno ad ognuno ciò che merita per cui definirle corrette mi pare un azzardo. Che ci abbiano parzialmente preso è altro discorso. Di lineare ci vedo solo il fatto che ad ogni grado di giudizio cadeva un pezzo del castello di accuse da cui si era partiti.
    Se poi trovate corretta e lineare la radiazione di Giraudo (non è Moggi) che, nell’ordine, non ha schede, non fa grigliate ascoltabili, non contatta arbitri ecc ecc, ve ne sarei grato. (a proposito del mio precedentemente commento sul filone interno all’inter….togliete quello interno alla juve e Giraudo neanche con interpretazioni strampalate finiva nei guai) Che facesse porcate non lo escludo, pensare che sia stato provato mi pare pura opera di fede.

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  18. rileggendo vedo che manca un pezzo. la frase corretta è : Se poi mi spiegate perché trovate corretta e lineare la radiazione di Giraudo (non è Moggi) che, nell’ordine, non ha schede, non fa grigliate ascoltabili, non contatta arbitri ecc ecc, ve ne sarei grato.

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  19. non son sicuro di ricordare bene

    ma le motivazioni delle sentenze sportive sono state tutte smentite al processo di Napoli
    sorteggi truccati
    arbitro chiuso Nello spogliatorio
    ammonizioni pilotate
    rapporto esclusivo di Moggi con i designatori
    campionato falsato
    aggiungete quello che manca

    le cose elencate a Napoli hanno detto che non era vero

    In che cosa consiste la linearità di cui parli ??
    tanto per capire

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  20. @Paolobxl

    Questo non è del tutto vero. Mi spiego: di sorteggi truccati le sentenze sportive non parlano, anche lì era una ipotesi accusatoria non riuscita (l’unico giudice, tra sportivo e penale, che parla di sorteggi truccati è il primo grado dell’abbreviato penale: De Gregorio, poi smentito da appello e Cassazione).

    Anche su Paparesta non c’è scritto da alcuna parte che fosse stato chiuso nello spogliatoio ma si stigmatizza il fatto che Moggi e Giraudo siano andati a redarguirlo con brutte maniere e brutti toni (fatto punito con l’art. 1 e assorbito nell’art. 6).

    Ammonizioni pilotate: a riguardo, nel processo sportivo, c’è solo una partita che viene considerata illecita da Palazzi da questo punto di vista: Fiorentina – Bologna. Palazzi chiede l’art. 6 a Moggi e De Santis per le ammonizioni di Nastase e Petruzzi. Ma sia la CAF che la Corte federale prosciolgono completamente De Santis (non c’è alcuna telefonata che lo coinvolge e le ammonizioni, stando alla relazione dell’osservatore, erano corrette). Moggi viene invece punito per aver violato l’art. 1 per la famosa ambientale con Racalbuto sulle diffide (ai tempi non si sapeva ancora fosse Racalbuto ma l’interlocutore veniva comunque identificato, a logica, come un arbitro). Direi che l’art. 1 ci sta tutto.

    Sul rapporto esclusivo sono parzialmente d’accordo: la sentenza sportiva in realtà parla di rapporto preferenziale, non esclusivo, e, come scritto nell’articolo, è stata una valutazione presa in un contesto parziale (la relazione Palazzi coinvolge circa 10 società).

    Campionato falsato: hai ragione. Incredibilmente i giudici sportivi, oltre a condannare per illecito sportivo finalizzato all’alterazione della classifica tramite il condizionamento del settore arbitrale, considerano anche che la classifica finale sia stata falsata (senza menzionare una singola partita alterata). Qui secondo me sta il vero grosso errore dei giudici sportivi che, tra l’altro, è stato il motivo che ha inasprito fortemente la sanzione alla Juventus. E, su questo tema, ma solo su questo e sul precedente in parte, hai ragione nel dire che la sentenza Casoria e comunque tutte quelle dell’ordinario hanno ribaltato il verdetto adducendo che non vi fosse prova di competizione e partite falsate in seguito alle pressioni e ai condizionamenti di Moggi e degli altri. Poi, vabbè, la Cassazione a riguardo di partite falsate scrive una supercazzola, ma facciamo finta che non esista.

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  21. @bjh

    La radiazione di Giraudo è quantomeno forzata. Se quella di Moggi, in un certo senso, si può ancora capire, quella di Giraudo no. Il fatto sta che è stato ritenuto che i due agissero sempre in coppia e che le condotte fossero sempre concordate, infatti la CAF giudica le due posizioni assieme (tesi poi ovviamente smentita dai processi penali dove la responsabilità è personale). A proposito di queste forzature alcuni pensano che il vero obiettivo dell’indagine fosse Giraudo e non Moggi.

    @Rug

    Ho scritto un articolo per ogni frode sportiva ritenuta sussistente dai giudici penali e, a parte Cagliari – Juventus, sei stato d’accordo con me nel ritenere che ci fosse sempre stata qualche contraddizione o mancanza o illogicità nelle motivazioni. Che tu sia d’accordo sul fatto che ledere la terzietà di un arbitro sia reato è un conto (e sono d’accordo con te), ma vedere poi come la teoria è stata applicata (con salti logici dovuti al fatto che, ahimè, non conosciamo il contenuto delle schede svizzere, che sono il vero fulcro del processo penale) lascia troppi dubbi sul fatto che sia stata applicata bene la legge (a titolo di esempio: le telefonate di Racalbuto con Meani e con De Santis nell’intervallo di Roma – Juve: o dissimula oppure era, nonostante i contatti svizzeri con Moggi, in buonafede… telefonate non menzionate in motivazione). Oppure la già citata Fiorentina – Bologna, ritenuta insussistente in sede sportiva (che in teoria è meno garantista di quella penale) ma sussistente in sede ordinaria. Più volte ho detto che, nonostante diritti di difesa limitati, elementi probatori limitati, eccessiva rapidità del procedimento sportivo, nel complesso (escludendo la diatriba sull’illecito sportivo Juve, ma analizzando le singole partite oggetto di contestazione) sono più corrette le sentenze sportive di quelle penali che, ad esempio, hanno condannato per due gradi Dattilo, hanno condannato Lotito e Mazzini per parole al vento (le sentenze sportive danno art. 1), hanno condannato Foti per delle pagliacciate inidonee ad alterare gare (anche qui: art. 1) e hanno condannato De Santis sulla base del “delitto perfetto” di un giornalista e perché non hanno capito la sua telefonata con Mafredi Martino.

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  22. Salve. Sono un lettore dei vostri articoli in merito allo scandalo che ha colpito il calcio italiano (anzi, direi la Juventus) nel 2006. Non essendo un grande esperto nell’ambito della giustizia sportiva, mi sono venuti in mente vari dubbi da porre. Come scritto nell’articolo, la Juventus è stata condannata per le violazioni di art.6 comma 1 (nel quale sono assorbiti le plurime violazioni di art.1) e 6. Se debbo esporre la mia idea in merito, trovo un poco ridicolo il fatto di punire con l’aggravante di cui all’art.6 comma 6 la Juventus. Lo trovo ridicolo perché, con tutta l’onestà, penso sia impensabile punire una società per aver avuto un vantaggio in classifica quando le partite sono regolari. Escludendo questo fatto…..una cosa che non ho mai compreso è la differenza tra art.6 comma 1 e art.6 comma 6. Vorrei dei chiarimenti sul seguente quesito….nella prima violazione si parla di “tentativo” di illecito (d’altronde come lo è la frode sportiva nel penale). Nel secondo si parla di compimento dell’illecito e il conseguente vantaggio in classifica ottenuto in modo fraudolento. Ecco, la domanda è….ma vi è una differenza a livello di condanne tra i differenti comma? Se non erro anche al Milan fu contestato il tentativo di illecito, poi, francamente, non so come è finita. Pongo questa domanda perché mi piacerebbe conoscere l’eventuale condanna in merito al tentativo di illecito che poi, verso la Juventus, fu sommato con la realizzazione di un illecito. Escludendo il fatto del giusto o meno in merito all’art.6 comma 6, se la Juventus fosse stata condannata solo per la violazione di cui all’art.6 comma 1, la condanna avrebbe avuto una differenza sostanziale rispetto a quella reale? Spero di essermi spiegato e, soprattutto, di non aver detto fesserie 🙂 Grazie mille

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  23. Ciao icogheicr, quello che dici è esatto.

    L’art. 6 comma 1 punisce “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Quindi è sufficiente compiere atti diretti (e idonei) al conseguimento di uno dei tre scopi riportati per essere puniti, anche se il risultato “truffaldino” non sia stato raggiunto, e quindi se il tentativo è fallito. Esempio: se il presidente dell’Atalanta si mette d’accordo con l’arbitro per far vincere la propria squadra, corrompendolo, ma poi la squadra non vince (se tutto questo fosse provato) il presidente e l’arbitro verrebbero condannati per art. 6 comma 1.
    Se, in aggiunta a questo, si raggiungesse la prova che le condotte fraudolente degli incolpati hanno portato a un risultato diverso da quello che sarebbe conseguito dallo svolgimento naturale della partita, si integra anche la violazione dell’art. 6 comma 6.
    Come scritto anche nell’articolo, il comma 6 dell’art. 6 ha una duplice valenza: una è quella appena riportata, e cioè se si raggiunge la prova di una effettiva alterazione della partita (supponiamo che l’arbitro si inventi di buon grado 5 rigori inesistenti con i quali la squadra vince), ma l’altra ipotesi per cui è previsto l’aggravamento (comma 6) è se un incolpato viene condannato per più illeciti (direi quindi almeno due distinti).

    Incredibilmente nel 2006 i giudici federali ritennero provata l’aggravante del comma 6 perché secondo loro la Juventus aveva di fatto tratto un vantaggio in classifica (conseguente allo strano illecito che hanno ritenuto provato da parte di Moggi e Giraudo). Questa aggravante di fatto inasprisce le sanzioni. Non saprei dirti di quanto sarebbe cambiata la pena, in assenza dell’aggravante. Avrebbero, forse, potuto non revocare uno scudetto. La sentenza non mi sembra fosse così chiara sul punto.

    La cosa interessante è che la sentenza per i risarcimenti civili di qualche anno fa (che “assolve” Moggi e gli altri dal risarcimento del danno) stabilisce il contrario di quanto affermato nelle sentenze sportive del 2006 e cioè che non vi è alcuna prova che in seguito agli illeciti consumati i risultati delle partite (quindi anche per estensione la classifica stessa) sia stata alterata/truccata. Questo secondo me è un punto su cui la Juventus potrebbe farsi valere.

    Per quanto riguarda il Milan, ci fu la contestazione dell’art. 6 comma 1 (e 2, come anche alla Juventus) ma non del comma 6. Alla fine dell’iter sportivo mi pare che fu tutto relegato in un art. 1 (slealtà sportiva).

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  24. Grazie per la risposta @felixarpino, ti do le mie più sincere scuse se ti ho risposto dopo quasi 2 mesi, solo ora ho visto il messaggio (incredibile ma vero). Grazie mille per avermi risposto e perdonami se ti ho risposto con un leggero ritardo😁. Comunque, ritornando al punto principale ovvero Calciopoli, nel processo civile se non erro la Juventus è stata anche assolta per i risarcimenti al Bologna, ecc…perché io campionato 04/05 non è stato alterato. Comunque in merito a Calciopoli ormai ho perso le speranze, farsa o no, ormai tutto è andato a farsi friggere. La colpa non la voglio dare ai giudici (relativamente) ma alla società che non si è difesa, volutamente o meno, alle accuse. La colpa è di Elkann, non dei giudici. Se la Juve si fosse impuntata già nel primo processo sportivo del 2006, forse non saremmo qui. Escludendo le uscite a vuoto del processo sportivo, anche nel penale ho visto delle cose un poco strane. Condannare De Santis per una intercettazioni dove neanche è presente, per una parola emessa dalla bocca di un giornalista, ovvero:”Delitto perfetto”. Comunque lo stesso processo penale si è chiuso in una bolla con tutti gli arbitri assolti. Però, ovviamente, non va dimenticato che per dimostrare la frode sportiva ci vuole una risposta esplicita dell’imputato. La cosa che fa più ridere non sono le sentenze, o le invenzioni dei giudici. Personalmente parlando sono tutte le cazzate uscite nei giornali, alle quali ancora c’è una bella credenza popolana. Incredibile come ci sia gente che credi al sequestro di Paparesta, per esempio. Quella è la parte brutta di Calciopoli, ovvero il popolino che sente quelle quattro stronzate uscite nei giornali, che non vengono neanche citate nelle sentenze. Scusatemi per i termini, grazie ancora per avermi risposto e perdonami se ti ho risposto in ritardo.

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  25. Tranquillo, nessun problema 🙂
    Io non sono un giudice ma ti posso dire che stando a quello che ho seguito, letto e studiato ci sono diversi aspetti poco chiari sia nella sentenza sportiva (l’illecito sportivo della Juve sembra quantomeno particolare rispetto a come è scritta la norma, diciamo che avrei visto più logico condannare per una grave violazione dell’art. 1 e non dell’art. 6, cosa che avrebbe comportato sanzioni decisamente più lievi) che in quella penale (come ricordi anche tu ad esempio la frode sportiva di Moggi e De Santis per Fiorentina – Bologna, ci sono anche due articoli su quella partita, se cerchi sul blog dovresti trovarli). Ciò non toglie che era sicuramente strano anche l’atteggiamento difensivo della Juventus nel procedimento sportivo del 2006 (a differenza di quello di Moggi che sia nello sportivo che nel penale si è difeso strenuamente). Anche sulla parte mediatica sono d’accordo ma mi sono anche accorto che, come dicevano anche gli avvocati degli imputati di Calciopoli, loro sanno benissimo che la gogna mediatica e la superficialità di alcuni giornalisti che non fanno altro che copiare le carte che gli fornisce la procura, è una cosa che succede in tutti i casi di rilevanza penale in Italia.

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  26. Cos’è cambiato per il processo sportivo l’aver avuto il primo grado di giudizio alla Commissione d’appello federale (CAF) invece che alla commissione apposita (che non ho idea di quale sia)?

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  27. @Walter Nulla… formalmente i gradi di giudizio nel procedimento sportivo erano (e credo siano tutt’ora) due. Poi eventualmente c’è l’arbitrato e/o il TAR… ovviamente però la composizione della corte sarebbe stata formata da persone diverse che avrebbero quindi potuto decidere in modo diverso, ma questo a prescindere dal “grado” della corte.

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