Bologna – Juventus: Moggi unico colpevole

Al capo I dell’elenco di imputazioni per frode sportiva del processo penale Calciopoli troviamo la tanto discussa partita tra il Bologna e la Juventus del campionato 2004/05. La partita – diretta dall’arbitro Tiziano Pieri – è stata vinta dalla Juventus con un gol su punizione (contestatissima) di Nedved nei minuti finali. Gli highlights:

Il match si disputa il 12 dicembre 2004, una settimana dopo le partite Juventus – Lazio e Fiorentina – Bologna (anch’esse oggetto di capo di accusa). Gli imputati per questa frode sono Luciano Moggi, i designatori Bergamo e Pairetto, l’arbitro Tiziano Pieri e anche l’arbitro De Santis. Il ruolo di De Santis nell’alterazione di questa partita, secondo i pm, è stato quello di squalificare i diffidati Petruzzi e Nastase con delle ammonizioni pilotate nel corso della partita precedente contro la Fiorentina: comportamento che al tempo stesso avrebbe viziato sia la partita dei rossoblù contro i viola che quella successiva contro i bianconeri. Teoria troncata dal Tribunale: il concorso in questo capo di reato – si legge nella motivazione di primo grado – si configura come duplicazione dell’imputato di cui al capo g), che non è consentita, e, va, pertanto, dichiarato l’assorbimento in quel capo.

Qui un video in cui vengono evidenziati i casi dubbi della partita risolti molto spesso dall’arbitro a favore della Juventus, cosa che ha fatto infuriare i giocatori e i tifosi rossoblù e qui le spiegazioni date dallo stesso Pieri nel corso della trasmissione Lunedì di rigore condotta da Fabio Ravezzani.

Da precisare, innanzitutto, che l’ex arbitro Pieri ha scelto il rito abbreviato a differenza dei coimputati Moggi, Bergamo e Pairetto che hanno, invece, deciso di difendersi nel processo ordinario. Si noterà come i due procedimenti paralleli, l’ordinario e l’abbreviato, siano arrivati a due conclusioni totalmente diverse nonostante un materiale probatorio – se non perfettamente uguale – decisamente analogo.

Il rito ordinario

Per quanto riguarda il duo Bergamo – Pairetto, il Tribunale dichiara che non sia emersa a loro carico prova sufficiente che per la partita tra il Bologna e la Juve abbiano in qualche modo adattato le loro mansioni ai suggerimenti provenienti da Moggi: non vi sono conversazioni indicative di rapporto tra loro al tempo in cui andavano formate le griglie, e neppure sulle utenze svizzere.

Diversa è stata la valutazione nei riguardi di Moggi: i giudici di primo grado si sono infatti convinti del fatto che Pieri in effetti abbia anche lui avuto consegna dal Moggi di una scheda svizzera e che questa sia entrata ripetutamente in contatto con la scheda svizzera in uso al Moggi.

Nella requisitoria di primo grado (processo Moggi) il pm Capuano sostiene che vadano valorizzate le prove dei contatti clandestini avvenuti sulla rete telefonica svizzera: l’11 dicembre alle 17:37 (quindi a sorteggio già avvenuto) l’utenza 958 finale (attribuita a Pieri) colloquia per 10’57’’ con l’utenza 138 (attribuita a Moggi). Il giorno successivo alle 18:37 c’è un altro contatto di 36’’ (la partita si gioca alle 20:30). Alle 00:41 del 13 dicembre, poco dopo la fine della partita, c’è un contatto sempre tra Pieri e Moggi e subito dopo un contatto tra Pieri e il ds del Messina Mariano Fabiani. All’1:07 Moggi e Pieri si riescono a parlare per 1’45’’ e, infine, all’1:58 c’è un ultima telefonata tra gli stessi che dura 5’45’’. I contatti pregnanti che potrebbero provare la frode sono, quindi, solo i primi due perché tutti gli altri sono avvenuti a partita conclusa.

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I contatti su scheda svizzera dal 7 dicembre al 13 dicembre

Il pm cita anche conversazioni in chiaro: una tra Bergamo e Fazi (di un mese successiva alla gara) in cui la zarina, commentando un errore dello stesso Pieri avvenuto in Reggina – Palermo, dice: è ora che adesso… che gliela dai una bella botta… visto che non riguarda la Juve… eh, eh, bravo… ora dagliela una bella ridimensionata all’altro bastardino… da non farlo crescere proprio più, da fargliela sentire a vita.

Viene anche raccolto uno sfogo di Meani con Contini (prog. 1235 del 17 marzo 2005). Meani: … mi diceva questo direttore di filiale che lui è andato a vedere Bologna – Juve con un suo cliente e fa “ma, guarda, credimi, è stata una cosa imbarazzante… te l’avevo pure detto… in tribuna me lo diceva Farnelli, il capo redattore di RAI 3… mi diceva che i giornalisti in stampa ridevano, eh”!

Capuano cita, infine, una serie di telefonate tra Moggi e diversi personaggi che partecipavano al programma televisivo Il processo del lunedì volte alla tutela di Pieri. Queste intercettazioni vengono, a differenza della Bergamo – Fazi e della Meani – Contini, riportate nella motivazione dalla giudice Casoria.

In particolare, è citata la telefonata con prog. 7032 (del 13/12/04, ore 22:20) in cui Moggi parla con Elisabetta (segretaria della trasmissione televisiva) che chiede al dg juventino se stesse guardando la moviola e se stesse andando bene ricevendo la seguente risposta: molto male, Elisabetta… perché è da due ore che state facendo questa storia… dopo Reggina – Juventus in un quarto d’ora avete… l’avete sistemata la faccenda… ed Elisabetta: ma è da venti minuti…

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Luciano Moggi

Si passa al prog. 7063 (del 14/12/04, ore 0:27) in cui Moggi si complimenta con Fabio Baldas per essere riuscito ad ottenere l’assoluzione di Pieri al Processo: sei stato grande, Fabio, sei stato grande e sei stato un avvocato difensore eccezionale (ride) e poi Messina (l’arbitro di Samp – Messina 1-0, ndr) che ha preso sette punti, no, no, è stata alla grande, vai… no, no, e poi, vedi, che hanno riconosciuto che non erano rigori, uno l’ha detto Cipriani e quell’altro hanno detto che ha accentuato… la caduta… digli a Aldo che non rompa i coglioni, se no glieli rompo io a lui… comunque ha funzionato tutto bene e si è preso una “sonata” anche Messina, di più non si può fare.

Infine, il prog. 7150 (del 14/12/04, ore 13:01) tra Moggi e Pietro Franza (presidente del Messina). Il secondo: “minghia”, ti dovrebbe assumere Berlusconi! Hai fatto assolvere Pieri (ride) e Moggi: no, ma, scusa, quando uno non è colpevole, io… io faccio l’avvocato difensore, eh. Aggiunge, poi, Franza che i due designatori avevano “abbastanza assolto” Pieri nella rubrica che avevano sulla Gazzetta dello Sport.

È opinione del Tribunale che la difesa di Pieri da parte di Moggi (sia nella versione pubblica al Processo del Lunedì, sia nella versione privata con Franza) indichi che l’avvicinamento clandestino del Pieri potè (potè??? ma non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio?, ndr) avvenire in funzione del condizionamento dell’arbitro, quand’anche generico, stante la mancanza di conoscenza delle parole adoperate da Moggi. Le conversazioni telefoniche su utenza italiana di Moggi nei giorni successivi alla partita fanno apparire più che verosimile che Moggi non risparmiò le indicazioni utili a deviare il corso dell’apprendimento dell’arbitro, con la somministrazione di notizie e suggerimenti volti a incidere sulla conduzione dell’arbitraggio, da quel momento non più autonomamente indirizzato.

È indifferente alla contestazione del reato che in una conversazione con Pairetto del 13/12/04 Pieri abbia ammesso di aver sbagliato sul campo da gioco e così pure lo è tutto quello che emerge dal referto dell’osservatore arbitrale, aggiunge la motivazione di primo grado, confermata pienamente sia in appello che in Cassazione. Così come sono indifferenti le testimonianze dei testi Vincenzo Mitro (guardalinee) e Cristian Brighi (quarto uomo) che hanno riferito di una partita sostanzialmente regolare, come tutte le altre, e di non essere stati avvicinati da Pieri per assumere atteggiamenti faziosi a favore della Juve.

L’osservatore Luciano Luci aveva comunque dichiarato: il mio giudizio finale non fu ottimo, fu una valutazione sotto la sufficienza… Pieri era un arbitro relativamente giovane all’epoca, quindi la gestione dei calciatori durante il secondo tempo fu molto difficoltosa e dal punto di vista disciplinare secondo me leggermente deficitaria… i giocatori avevano un atteggiamento nei confronti dell’arbitro un po’ sopra le righe, quindi lui era molto messo in difficoltà da questo fatto.

Con queste motivazioni il Tribunale del rito ordinario assolve Bergamo e Pairetto per non aver commesso il fatto ma condanna Moggi (che in appello verrà prosciolto da questo reato per intervenuta prescrizione). L’accusa invece non presenterà appello: le assoluzioni di primo grado di Bergamo e Pairetto passano quindi in giudicato.

Il rito abbreviato

Pieri era stato rinviato a giudizio per il reato associativo (come partecipe) e per tre reati di frode sportiva: Juventus – Chievo (capo D), Bologna – Juventus (capo I) e Palermo – Reggina (capo A8) e, dopo la rinuncia alla prescrizione esce, in appello, totalmente assolto da ogni accusa per non aver commesso i fatti. Pieri aveva scelto di rinunciare all’istituto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado del GUP De Gregorio, che lo condannava per il reato associativo e per le frodi ai capi D ed I ma lo assolveva per il capo A8.

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Tiziano Pieri

Passiamo, quindi, ad analizzare le conclusioni totalmente opposte a cui è giunta la IV sezione della Corte d’appello di Napoli, presieduta dal giudice Stanziola, nel processo celebrato con rito abbreviato, chiamato ad analizzare la sentenza del GUP che aveva condannato Pieri sostanzialmente per i contatti segreti telefonici con i quali verosimilmente ricevé indicazioni o esortazioni o impegni di aiuto da parte di Moggi, promettendogli a sua volta quanto richiesto, fatto che costituisce (insieme alle dichiarazioni di Pagliuca e Mazzone rilasciate un anno e mezzo dopo la partita e insieme al referto dell’osservatore arbitrale che evidenziava qualche errore arbitrale) un quadro indiziario grave, preciso e concordante circa la parzialità con cui l’imputato diresse la partita e, quindi, circa la determinazione attraverso la sua presenza e la sua conduzione di gara di un risultato ingiusto e scorretto.

Gli elementi accusatori attengono ai numerosi contatti telefonici con Moggi nonché alle informazioni raccolte dai protagonisti dell’incontro e, segnatamente, dal portiere del Bologna Pagliuca e dall’allenatore Mazzone che lamentavano un arbitraggio ingiusto nei confronti della loro squadra… ulteriore riscontro probatorio è individuato nel rapporto dell’osservatore FIGC che muove alcune critiche tecniche a presunti errori in favore della Juventus.

In appello cambia totalmente l’interpretazione di queste prove: dalla lettura integrale delle dichiarazioni rese da Pagliuca e Mazzone emerge, secondo il collegio giudicante di appello, che gli stessi espongono più che altro impressioni e valutazioni di carattere personale, in relazione a una partita che li ha visti perdenti… anche la relazione arbitrale dell’osservatore Luci, con molta cautela, riferisce quale unico appunto una circostanza dubbia circa la mancata concessione di un rigore al 20’ 2° tempo… trattasi, comunque, di censure di natura tecnica che in nessun modo lasciano trasparire un arbitraggio effettuato in mala fede.

Il quadro accusatorio indiziario verrebbe comunque sconfessato da altre prove, ignorate dagli inquirenti, emerse durante l’istruttoria dibattimentale del processo ordinario ed acquisite nell’abbreviato. Si tratta di tre intercettazioni telefoniche:

  • Conversazione Bergamo – Pairetto del 12.12.2004: al termine della gara i due designatori si mostrano particolarmente preoccupati per i riflessi mediatici che la direzione di Pieri potrebbe avere nei giorni a seguire. Il suo arbitraggio viene censurato dai commissari sia sotto l’aspetto comportamentale che tecnico (audio).

P: Su quella punizione…
B: Lui (Pieri, ndr) era molto lontano… uff.
P: Dice che ha tirato, è anche vero. Però lui (Ibra, ndr) allarga il braccio.
B: Il primo fallo lo fa Ibrahimovic.
P: Avevo detto: speriamo non segnino su questa punizione, te lo giuro (che associato!, ndr).
B: Io lo pensavo: sono quelle fischiate che poi… è a trenta metri, che ti metti a fischiare. Aspettiamoci una valanga di polemiche.

  • Conversazione Pieri – Bergamo del 13.12.2004: telefonata intercorsa immediatamente dopo la gara. Bergamo rimprovera Pieri specialmente per la concessione della punizione da cui nasce il gol di Nedved (audio).
  • Conversazione Pieri – Pairetto del 13.12.2004: i due commentano la conduzione tecnica della gara e Pieri ammette il proprio errore di valutazione sul fallo e testualmente dice: ti dico la sincera verità, eh… se tornassi indietro per quello che è successo non lo rifischierei sicuramente… ho mimato quello che ho visto: se non riesce a saltare uno di una stazza così, però se tornassi indietro non lo rifischierei… figurati se gli davo un rigore alla Juve… mi fucilavano (audio).

Le telefonate sono state ascoltate dal collegio giudicante durante le udienze del processo e, incrociate alla proiezione delle immagini che mostravano quale era il punto di vista dell’arbitro sull’azione, hanno convinto i giudici della buona fede di Pieri. In particolare si è sentita l’intercettazione tra Pieri e Bergamo in cui l’arbitro spiega cosa aveva visto (la trattenuta di Capuano su Ibrahimovic) e quindi il motivo per cui aveva fischiato la punizione.

 

I tre colloqui smentirebbero, perciò, la teoria accusatoria secondo cui l’arbitro avrebbe ricevuto, attraverso i contatti svizzeri con Moggi, suggerimenti su come dirigere l’incontro, esortazioni o promesse. Si evince, inoltre, che da lì a poco Pieri sarebbe stato punito e difatti risulta chiaramente che per quell’anno Pieri non arbitrò più la Juventus e fu impegnato con discontinuità in partite di minor prestigio… non ricevette gratificazioni o premi per aver “agevolato” la Juventus e sebbene fosse in attesa di ricevere la nomina ad arbitro internazionale, all’esito di tale partita la nomina non arrivò più.

La Corte non mette però in dubbio il possesso e l’utilizzo di Pieri di ben due schede riservate, dando piena valenza al metodo investigativo adottato da Di Laroni per attribuirle aggiungendo, però, che deve prendersi atto, non potendo conoscere il contenuto delle telefonate, che l’eventuale istigazione di Moggi ad alterare il corretto e leale svolgimento della gara non abbia sortito l’effetto voluto e comunque non abbia portato alcun vantaggio all’imputato Pieri nella stagione sportiva 2004-2005.

Ed è proprio quest’ultima circostanza – l’assenza di vantaggi – che pone in serio dubbio non solo la sussistenza della frode sportiva ma soprattutto l’accusa mossa a Pieri di appartenenza all’associazione a delinquere (che è comunque stata ritenuta sussistente anche nei giudizi del rito abbreviato, vista la condanna di Giraudo). Nella prospettazione accusatoria, infatti, il sodalizio (di cui Bergamo e Pairetto avrebbero fatto parte con un ruolo per niente marginale) si impegnava a tutelare gli arbitri che erano vicini alla società bianconera mentre Pieri è stato, appunto, punito dopo questa direzione di gara.

Cassazione: errori e contraddizioni

È evidente che l’interpretazione dei fatti è stata difforme tra i due procedimenti: secondo i giudici del rito ordinario c’è la prova (logica) che durante le conversazioni svizzere intercorse tra Moggi e Pieri prima della partita si sia concretizzato un accordo fraudolento tra i due. Anche la sentenza del GUP, come abbiamo visto, aveva seguito questa linea di pensiero condannando Pieri per la frode, ma la Corte d’appello ha, poi, stabilito un’altra verità, assolvendo l’arbitro e ritenendo, quantomeno, che non abbia aderito all’eventuale proposta criminosa di Moggi (se mai c’è stata).

È strano che la Cassazione non sia intervenuta in modo più chiaro su questa imputazione, limitandosi quindi a confermare da un lato la sentenza d’appello del rito abbreviato e, quindi, l’assoluzione di Pieri per non aver commesso il fatto e dall’altro lato confermando anche la sentenza di appello dell’ordinario che sanciva la colpevolezza (seppur prescritta) di Moggi, che resta, perciò, l’unico non-assolto per questo capo di imputazione. Curiosamente, infatti, la sezione della Corte di cassazione che si è espressa sul processo abbreviato è la stessa che si è espressa, nel corso della stessa udienza, anche sul processo ordinario.

In particolare la Cassazione, nel valutare la sentenza di appello di Moggi, conferma un errore (pag. 116): in tal senso la Corte territoriale ha menzionato alcune conversazioni significative tra le quali una tra il MOGGI ed il commentatore televisivo ed ex arbitro BALDAS Fabio ed altra tra lo stesso BALDAS e il designatore PAIRETTO Pierluigi in cui il primo chiarisce al secondo la tecnica di applicazione della moviola per evitare di far risaltare i gravi errori commessi dall’arbitro in quella partita.

Allora, la conversazione cui fa riferimento la Cassazione è la n. 9728, erroneamente citata dalla motivazione di appello come intercettazione tra Pairetto e Baldas. In realtà è la già citata telefonata tra Pairetto e Pieri in cui l’arbitro si dispiace per l’accaduto e cerca di giustificarsi riportando le parole che Baldas aveva espresso al Processo di Biscardi la sera precedente. Pairetto, come si può ascoltare, replica semplicemente dicendo che il parere di Baldas non va tenuto troppo in considerazione (molto probabilmente a causa della sua vicinanza a Moggi e quindi alla Juve). Che la trasmissione sportiva fosse “truccata” è già emerso in altre circostanze (su tutte Cagliari – Juventus, arbitro Racalbuto) ma non si capisce in che modo queste telefonate siano dimostrative del fatto che la partita, vera e propria, fosse falsata.

La Cassazione (ramo Moggi) stabilisce quindi che la motivazione della Corte d’appello si presenta immune da censure soprattutto per quanto riguarda la logicità del ragionamento, basato sul comune denominatore di una designazione pilotata integrata da giudizi favorevoli in contrasto con una pluralità di elementi negativi che testimoniano il diretto interesse del MOGGI a condizionare l’operato degli arbitri impegnati in gare disputate dalla JUVENTUS a cui favore il MOGGI agiva con la complicità dei designatori arbitrali.

Che si parli di designazione pilotata in relazione a questa accusa fa pensare che chi ha giudicato non abbia letto sufficientemente bene le carte. Già in primo grado, infatti, i designatori sono stati assolti, non c’è prova che Moggi abbia discusso con qualcuno di griglie e tantomeno c’è prova di un sorteggio pilotato.

In definitiva, la differenza principale tra i due rami del processo napoletano sembrerebbe essere che i giudici del rito ordinario non hanno ritenuto rilevanti le intercettazioni a discolpa di Pieri, mentre il giudice d’appello del rito abbreviato ne ha dato un valore probatorio molto elevato. E, come detto, la III sezione della Corte di cassazione, presieduta dal magistrato Aldo Fiale, ha deciso di confermare in pieno entrambe le sentenze…

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